Sentenza del 08/01/2021 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Agenzia delle Entrate - atti della riscossione - legittimazione passiva - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate: l'Agenzia è chiamabile in giudizio sia per i vizi derivanti dalla sua attività sia per quelli riferibili all'attività dell'Agente della Riscossione. Di conseguenza il ricorrente può regolarmente procedere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per ottenere l'accertamento dei vizi e i relativi rimedi
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di atti della riscossione (es. cartella/ingiunzione) per vizi formali e/o sostanziali; questione preliminare sulla legittimazione passiva del soggetto chiamato in giudizio rispetto agli atti compiuti dall'Agente della Riscossione
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte)
La disciplina sulla riscossione attribuisce all'ente impositore il rapporto sostanziale sul credito e disciplina l'attività di riscossione; da ciò deriva la possibilità di chiamare in giudizio l'Agenzia per vizi connessi agli atti di riscossione
D.Lgs. 546/1992 (processo tributario)
Le norme processuali tributarie regolano la legittimazione passiva e le regole di impugnazione; la giurisprudenza interpreta tali norme nel senso che, anche quando l'agente della riscossione materialmente compie l'atto, l'Agenzia delle Entrate è parte legittimata
Massime di principio
- Quando si impugnano atti di riscossione (cartelle, ingiunzioni, azioni esecutive), il ricorso può essere proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate anche se l'atto è stato materialmente compiuto dall'Agente della Riscossione
- L'Agenzia risponde in giudizio sia per vizi riconducibili alla sua attività decisionale o organizzativa sia per quelli derivanti dall'operato dell'Agente della Riscossione, salvo che emergano fatti che dimostrino una responsabilità esclusiva e personale di terzi
- Per tutela procedurale è spesso preferibile impugnare l'Agenzia delle Entrate (eventualmente chiamando in causa l'Agente della Riscossione), così da non incorrere in eccezioni di legittimazione passiva che possano compromettere il merito
- Nell'impugnazione occorre dettagliare l'atto contestato, i vizi contestati e le esigenze probatorie; se si richiedono misure cautelari (sospensione della riscossione) è necessario formulare specifiche istanze e dimostrare il periculum in mora
- La decisione sulla legittimazione passiva non decide automaticamente sul merito della pretesa tributaria: il ricorrente ottiene l'ammissione del giudizio contro l'Agenzia, ma dovrà comunque dimostrare i vizi sostanziali o procedurali per ottenere l'annullamento dell'atto
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