Sentenza n. 5113/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento PER L'OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla sentenza numero 1080/2025, emessa in data 23 maggio 2025, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1080/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 26 maggio 2025, il passaggio in giudicato attestato il 7 gennaio 2026 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre valide ragioni ostative all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza previsti dall’art. 114 c.p.a.: esistenza di un giudicato, attestata certificazione del passaggio in giudicato e persistente mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia di ottemperanza, provvedendo anche alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione e ponendo a carico del Ministero le spese dell’eventuale commissariamento. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l’insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive, inclusa la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore
La penalità di mora è stata applicata con funzione sollecitatoria, parametrandola all’interesse legale sulla somma dovuta; decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, dopo la notificazione del titolo presso la sede dell’Amministrazione, costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sia comprovata l’esistenza di un giudicato favorevole, la sua notificazione all’Amministrazione, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento e la persistente mancata esecuzione del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per l’eventuale ulteriore inadempimento, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con un termine ulteriore per provvedere in via sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; salvo diversa statuizione, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
- La penalità di mora può essere parametrata all’interesse legale sulla somma oggetto dell’obbligo di pagamento, quando non emergano valide ragioni ostative alla sua applicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1763/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 364/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →