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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35011/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo. I mutuatari hanno sostenuto che alcuni pagamenti effettuati in favore della banca non fossero stati contabilizzati e che fossero stati applicati interessi usurari; da ciò facevano discendere l'illegittimità della risoluzione del mutuo, la domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso e il risarcimento dei danni per la segnalazione alla Centrale Rischi. In primo grado il tribunale, dopo consulenza tecnica contabile, aveva respinto la domanda anche perché non aveva ritenuto utilizzabile documentazione contabile che risultava mancante nella prima fase dell'elaborato peritale e solo successivamente acquisita dal CTU. La corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la produzione documentale fosse stata indicata in modo generico nel fascicolo di parte e che, in presenza di contestazione della controparte, non vi fosse prova certa della tempestiva e rituale produzione dei documenti. Con il ricorso per cassazione i mutuatari hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 61, 193, 198, comma 2, e 197 c.p.c., assumendo che il CTU avesse in realtà utilizzato documenti già presenti in atti e tempestivamente depositati, e che le sue dichiarazioni dovessero essere lette come mera svista nell'esame della documentazione; 2) violazione degli artt. 57 e 58 c.p.c., sostenendo che il timbro di deposito apposto dalla cancelleria e l'indicazione dei documenti tra gli allegati dell'atto di citazione dimostrassero la rituale produzione delle contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla mancata prova della rituale e tempestiva produzione dei documenti contestati. Secondo la Corte, l'indice documentale generico ('contabili bancarie di pagamenti effettuati a favore della banca') non consentiva di identificare con precisione i documenti prodotti; in presenza di specifica contestazione della controparte e di dichiarazioni del CTU equivoche, spettava alla parte interessata dimostrare con esattezza quale documento fosse stato prodotto e dove fosse collocato nel fascicolo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice d'appello non ha onere di ricercare autonomamente documenti malamente indicizzati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, oltre alla somma ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formalmente richiamato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inidonei a colpire la ratio decidendi

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 193 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 197 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 198, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 57 c.p.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza del timbro di deposito della cancelleria

  • art. 58 c.p.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza del timbro di deposito della cancelleria

  • art. 366 c.p.c.

    evocato per rilevare la mancata adeguata riproduzione o localizzazione delle dichiarazioni del CTU

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione con declaratoria di inammissibilità

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento di somme equitative in favore della controparte e della Cassa delle ammende

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    richiamato insieme al terzo comma nel contesto della decisione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Chi deduce in appello o in cassazione l'omessa considerazione di un documento deve indicarlo in modo preciso e analitico, così da consentirne l'esatta individuazione nel fascicolo; una generica elencazione documentale non basta a provarne la rituale produzione.
  • Se il fascicolo di parte è disordinato o i riferimenti dell'indice non corrispondono ai documenti effettivamente prodotti, il giudice non ha l'onere di reperire d'ufficio la documentazione malamente indicizzata.
  • In presenza di contestazione specifica sulla tempestività e ritualità della produzione documentale, la parte che invoca quel documento come fonte di prova deve fornire una dimostrazione rigorosa della sua effettiva presenza in atti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a prospettare letture alternative di elementi di fatto o di dichiarazioni non univoche del consulente tecnico, senza aggredire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'attestazione di deposito apposta dalla cancelleria su un indice documentale generico non vale, da sola, a dimostrare la produzione dei singoli documenti non specificamente identificati.

Come è indicizzato

MaterieProveMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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