Cassazione Penale, Ordinanza n. 25497/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 648 c.p., sostenendo che il reato di ricettazione fosse stato consumato in una data anteriore a quella ritenuta dai giudici di merito e chiedendo, per tale ragione, la retrodatazione della consumazione ai fini del decorso della prescrizione. La censura mirava anche a contestare la motivazione della sentenza impugnata sulla data di commissione del fatto e sulle cause di sospensione del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo corretto e coerente sulla data di commissione del reato e sulle cause di sospensione ostative alla maturazione della prescrizione al momento della sentenza d'appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha impedito di rilevare un'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Richiamato in relazione al calcolo del termine prescrizionale e alla richiesta di retrodatazione della consumazione del reato.
art. 161 c.p.
Richiamato in relazione agli effetti delle cause di sospensione/interruzione sulla prescrizione.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio, richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla data di consumazione.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione della consumazione del reato, ai fini della prescrizione, è infondata quando contrasti con il dato normativo e con l'accertamento di merito sulla data del fatto e sulle cause sospensive del termine.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, lineare, coerente e supportata da un'esauriente disamina del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- La censura sulla prescrizione non può essere accolta quando il giudice di merito abbia correttamente applicato le regole sul decorso del termine e sulle eventuali sospensioni del medesimo.
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