Sentenza del 09/01/2015 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Milano
RADDOPPIO DEI TERMINI - PRESUPPOSTI NECESSARI - Reato di omessa presentazione della dichiarazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui si fondava sul termine raddoppiato. In assenza del reato tributario presupposto e del conseguente obbligo di denuncia, l’Ufficio non poteva avvalersi del termine più lungo; doveva quindi applicarsi il termine ordinario di decadenza. Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto, con esito favorevole per il privato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento previsto in presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario. L’Ufficio aveva ritenuto applicabile il termine più ampio ipotizzando la commissione del reato di omessa presentazione della dichiarazione previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Tuttavia, il contribuente non aveva presentato la dichiarazione perché, secondo la ricostruzione accolta, non era soggetto all’obbligo di presentarla. Di conseguenza, l’omissione non poteva integrare il reato e non poteva costituire il presupposto per il raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. n. 74/2000
Omessa presentazione della dichiarazione
Il reato richiede che il soggetto fosse effettivamente obbligato a presentare la dichiarazione. La mera mancata presentazione, quando l’obbligo dichiarativo non sussiste, non integra il reato.
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio non opera automaticamente sulla base di una contestazione astratta o meramente ipotetica di reato. È necessario che i fatti accertati siano realmente riconducibili a un illecito penale tributario e che sussista il relativo obbligo di denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere fondato su un reato solo astrattamente ipotizzato dall’Amministrazione.
- Prima di applicare il termine raddoppiato occorre verificare concretamente l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, compreso l’obbligo giuridico di presentare la dichiarazione.
- La mancata presentazione della dichiarazione è penalmente rilevante soltanto se il contribuente era effettivamente tenuto a presentarla.
- Se l’obbligo dichiarativo non sussiste, non vi è omissione penalmente rilevante, non nasce l’obbligo di denuncia e l’Amministrazione non può utilizzare il termine raddoppiato.
- In situazioni analoghe è quindi necessario distinguere tra mancata presentazione di una dichiarazione dovuta e mancata presentazione di una dichiarazione non obbligatoria, verificando poi il rispetto dei termini ordinari di decadenza.
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