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Sentenza

Sentenza del 03/11/2023 n. 30695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa al 'canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità' per l'anno 2014 (avvisi accertamento nn. 120 e 146 per €770 e €34.542) relativo ad impianti pubblicitari su suolo comunale; in primo e secondo grado era stata discussa la natura del canone (se fosse il C.I.M.P. ex D.Lgs. 446/1997 art.62 o un canone per locazione di suolo pubblico aggiuntivo all'I.C.P.), la legittimità degli aumenti applicati e il rispetto dei limiti tariffari previsti dalla normativa tributaria; in cassazione la ricorrente ha dedotto vizi procedurali (omessa pronuncia, mancato esame di fatti non contestati) e vizi di diritto (violazione della riserva di legge, errata applicazione degli artt. di settore: D.Lgs. 446/1997 art.62, D.Lgs. 507/1993 art.9 e art.12, principi di irretroattività/autonomia dell'obbligazione tributaria e norme interpretative successive).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente: Clear Channel non ha prodotto e fatto inserire tra gli atti del giudizio la documentazione necessaria a provare di essere subentrata/trasformata dalla società parte nei gradi di merito ((Omissis) Srl). Per questo motivo la Corte non ha esaminato i motivi di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (€4.000 a favore di ciascun resistente e €200 per spese vive) e obbligo previsto dal D.P.R. 115/2002 art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    Disciplina il C.I.M.P. quale tributo sostitutivo dell'I.C.P.; la sentenza di merito aveva ritenuto che il Piano Generale degli Impianti non avesse introdotto il C.I.M.P. ma un canone per la locazione dei luoghi pubblici, diverso per natura e presupposti dal C.I.M.P.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7

    Richiamato per la valutazione della cumulabilità dell'aumento applicato al canone e dell'I.C.P.; la CTR aveva ritenuto consentito il cumulo nella misura applicata dal Comune sulla base delle norme transitorie del PGI e della natura diversa della componente locativa.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12

    Riferimento alle tariffe originarie dell'I.C.P.; la questione era se le maggiorazioni superassero i limiti previsti dalla disciplina originaria.

  • Costituzione, art. 23

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riserva di legge in materia tributaria; la censura non è stata esaminata per via dell'inammissibilità procedurale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3

    Citata dalla ricorrente in tema di principi interpretativi delle norme tributarie, ma non valutata dalla Corte per motivi procedurali.

  • D.L. n. 83/2012, art. 23 (conv. Legge 7.8.2012, n. 134) e Legge 28.12.2015, n. 208, art.1, comma 739

    art. 23 e art.1 comma 739

    Richiamate nella doglianza sulla interpretazione autentica riguardante l'ambito applicativo delle norme fiscali; la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Previsione richiamata dalla Corte in ordine all'obbligo di versamento di una somma a titolo di contributo unificato per il ricorso in caso di inammissibilità.

  • Codice di procedura civile: art. 112, art. 115, art. 2697, art. 360 c.p.c., art. 372, art. 378

    art. 112; art. 115; art. 2697; art. 360; art. 372; art. 378

    Norme processuali richiamate per i profili di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, principio di non contestazione, onere della prova della vicenda che legittima chi non era parte in merito a proporre ricorso in cassazione e limiti di ammissibilità della motivazione; la Corte ha applicato il principio che chi non era parte deve provare il subentro/trasformazione mediante documenti depositati in giudizio.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione chi non è stato parte nel giudizio di merito deve allegare e depositare nei termini la prova documentale del proprio subentro o della trasformazione societaria che giustifica la legittimazione: la mancata produzione rende il ricorso inammissibile.
  • I documenti relativi alla legittimazione processuale devono essere espressamente indicati nell'atto introduttivo e depositati in cancelleria insieme al ricorso; non è sufficiente riferirne la mera esistenza in memoria successiva.
  • La Corte di legittimità, in caso di inammissibilità per ragioni di legittimazione, non entra nel merito delle questioni sostanziali (es. natura giuridica del canone pubblicitario, limiti tariffari del C.I.M.P.), per cui chi invoca vizi di diritto rischia di perdere la sede di cassazione se non cura i presupposti formali.
  • Nelle controversie su canoni pubblicitari occorre distinguere chiaramente tra C.I.M.P. (tributo sostitutivo previsto dal D.Lgs. 446/1997 art.62) e canone per la locazione di suolo pubblico o canone sostitutivo introdotto da PGI: la qualificazione incide su limiti tariffari, cumulabilità e riserva di legge.
  • Il resistente che abbia ottenuto conferma della decisione di merito può chiedere la condanna alle spese di giudizio in cassazione; in caso di inammissibilità si applicano anche gli obblighi relativi al contributo unificato previsti dal DPR 115/2002.

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