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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 4021 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Risarcimento danno biologico - Reintegrazione patrimoniale - Rimborso ritenuta - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello del contribuente è stato accolto. È stata riconosciuta la natura meramente risarcitoria del danno biologico e, conseguentemente, la non imponibilità ai fini IRPEF delle somme percepite. L'Amministrazione deve quindi restituire al contribuente le ritenute indebitamente trattenute.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRPEF di una somma corrisposta a titolo risarcitorio per danno biologico. Il contribuente sosteneva che tale importo non costituisse reddito imponibile, poiché destinato a compensare una lesione personale e non la perdita o mancata percezione di redditi da lavoro. In base al principio richiamato, le somme risarcitorie sono imponibili solo quando reintegrano un danno patrimoniale consistente nella perdita di redditi; non lo sono, invece, quando risarciscono un danno biologico privo di collegamento con l'attività lavorativa o con redditi non percepiti.

Massime di principio

  • Un risarcimento non è automaticamente imponibile ai fini IRPEF: occorre individuare la funzione concreta della somma corrisposta.
  • Le somme destinate a compensare un danno biologico o, in generale, un pregiudizio personale non collegato alla perdita di reddito non costituiscono reddito imponibile.
  • Il risarcimento può essere tassato quando sostituisce redditi perduti o non percepiti, perché in tal caso svolge una funzione di reintegrazione patrimoniale del reddito.
  • Per determinare il trattamento fiscale è essenziale distinguere tra danno emergente o personale, normalmente non imponibile, e lucro cessante o perdita di redditi, potenzialmente imponibile.
  • Chi richiede il rimborso deve poter dimostrare la natura e la finalità risarcitoria della somma, anche attraverso il provvedimento, l'accordo transattivo o la documentazione che descrive il danno compensato.

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