Sentenza del 09/06/2022 n. 2686 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Atti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali - Indennità di esproprio e di occupazione temporanea - Erronea liquidazione dell'imposta ex art. 8, lett. C, Tariffa all. al d.P.R. n. 131/1986 - Erronea applicazione dell'imposta ex art. 8, lett. B, Tariffa all. al d.P.R. n. 131/1986 - Aliquota nella misura dell'1% - Accertamento ammontare indennità di esproprio - Sentenza dichiarativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Giudice ha ritenuto che la sentenza sia di natura dichiarativa ai sensi della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986 e che attesti diritti a contenuto patrimoniale (l'accertamento dell'ammontare dell'indennità). Di conseguenza ha affermato l'applicabilità dell'aliquota dell'1% per la registrazione della sentenza, escludendo l'aliquota del 3% precedentemente applicata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava la corretta aliquota d'imposta di registro applicabile alla sentenza che accerta l'ammontare dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea dovuta dall'ente espropriante. L'Amministrazione aveva liquidato l'imposta con l'aliquota del 3% (art. 8, lett. B, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986), mentre il ricorrente sostenva che si trattava di una sentenza dichiarativa relativa a diritti di contenuto patrimoniale e che pertanto doveva trovare applicazione l'aliquota dell'1% (art. 8, lett. C, Tariffa).
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, Tariffa, art. 8, lett. C
La norma è stata interpretata nel senso che le sentenze dichiarative riguardanti l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (come l'ammontare dell'indennità di esproprio) rientrano nella fattispecie tassata con aliquota dell'1%.
d.P.R. 131/1986, Tariffa, art. 8, lett. B
La disposizione (applicata dall'Amministrazione per liquidare il 3%) non è risultata pertinente alla fattispecie perché riguarda tipologie diverse di atti/decisioni rispetto alla sentenza dichiarativa di accertamento dell'indennità; pertanto l'applicazione della maggior aliquota è stata esclusa.
Massime di principio
- Le sentenze giudiziali di natura dichiarativa che accertano l'esistenza o l'ammontare di diritti patrimoniali si qualificano, ai fini dell'imposta di registro, come atti soggetti all'aliquota prevista per le sentenze dichiarative (qui 1%).
- Quando si tratta di accertamento dell'indennità dovuta dall'ente espropriante, occorre verificare la natura della sentenza (dichiarativa vs costitutiva/traslativa): se è mera dichiarazione del diritto/ammontare si applica l'aliquota agevolata prevista per le sentenze dichiarative.
- La qualificazione errata da parte dell'Amministrazione dell'atto giuridico sottoposto a registrazione (es.: applicare un'aliquota più alta prevista per atti diversi) può essere impugnata davanti al giudice tributario chiedendo il riqualificamento e la rideterminazione dell'imposta.
- In casi analoghi è importante produrre e richiamare il contenuto sostanziale della sentenza (parte dispositiva e motivazione) per dimostrare che si tratta di un accertamento dichiarativo di diritti patrimoniali e non di un atto che comporti trasferimento o costituzione di diritti soggetti ad aliquote diverse.
- Verificare sempre la normativa e la giurisprudenza di riferimento per distinguere le diverse lettere dell'art. 8 della Tariffa del d.P.R. 131/1986 e applicare la fattispecie corretta in base alla concreta natura dell'atto giudiziale.
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