Cassazione Civile, Ordinanza n. 13348/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione dell'avviso di accertamento TARI. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento TARI per l'anno 2015, notificato secondo quanto emerge dal testo a mezzo posta ordinaria. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo non provata dalla contribuente la data di ricezione dell'atto, e quindi la tardività dell'impugnazione proposta il 17 marzo 2016 rispetto a un atto recante data di emissione 28 dicembre 2015. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 20, 21, comma 1, e 22, comma 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che, essendo la notifica avvenuta per posta ordinaria, il timbro apposto sull'atto al momento del ricevimento era l'unico modo per documentarne l'arrivo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 23, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 116 c.p.c., per asserita inversione dell'onere della prova sulla data di notifica; 3) violazione degli artt. 6 e 10 L. 212/2000, per avere il giudice di merito trascurato che la notifica a mezzo posta ordinaria non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il contribuente che contesti la data di notifica deve provare tale data con idonea documentazione, normalmente la busta del plico con i timbri postali di spedizione e consegna; il timbro interno apposto dal destinatario non ha valore probatorio decisivo, e la mancata conservazione della busta è imputabile alla parte. Inoltre, la questione non riguardava l'effettiva conoscenza dell'atto, ma soltanto la prova della data di ricezione e quindi della tempestività del ricorso.
Norme richiamate
artt. 20, 21, comma 1, e 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Le norme processuali tributarie invocate non consentono di superare il principio per cui la tempestività dell'impugnazione deve essere provata dalla parte che la deduce, mediante documentazione idonea alla data di notifica.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la data di notificazione dell'atto ai fini della tempestività del ricorso grava sul contribuente che impugna, salvo ipotesi di notifica nulla.
art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per sostenere il riparto dell'onere probatorio nel processo tributario, ma non ritenuto violato dalla CTR.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della mancata prova documentale della data di ricezione.
artt. 6 e 10 L. n. 212/2000
Non incidono sul problema della prova della tempestività dell'impugnazione; la Corte esclude che nel caso fosse in discussione la mancata conoscenza effettiva dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando si contesta la tempestività del ricorso, incombe sul contribuente l'onere di provare la data di notificazione dell'atto impugnato, perché da essa decorre il termine per ricorrere.
- Se la notifica dell'atto avviene a mezzo posta, la prova della data di ricezione non può essere tratta dal solo timbro apposto dal destinatario sull'atto, ma dalla busta del plico o dall'avviso di ricevimento, documenti idonei a attestare la consegna e la relativa data.
- La mancata conservazione della busta contenente l'atto notificato non può essere addossata all'ente notificante quando sia il destinatario a dover dimostrare la tempestività della propria impugnazione.
- La disciplina sulla tutela del contribuente e sull'effettiva conoscenza dell'atto non elimina il distinto problema processuale della prova della data di notifica ai fini del rispetto del termine di impugnazione.
- La regola sull'inversione dell'onere della prova opera solo in caso di notifica nulla; in caso di notificazione valida, resta fermo l'onere del ricorrente di documentare la tempestività del ricorso.
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