Cassazione Penale, Sentenza n. 44264/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Porcino aveva chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a due reati (violazioni del regime della sorveglianza speciale, art. 9 L. 23/12/1956 n. 1423) giudicati con sentenze irrevocabili, sostenendo che le condotte fossero correlate, omogenee ed eseguite a distanza di soli due mesi (1 maggio 2007 e 31 agosto 2007), quindi rientranti in un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato il rigetto dell'istanza di continuazione, ritenendo che mancasse la prova di un programma criminoso unitario: le condotte erano esecutivamente eterogenee e caratterizzate da estemporaneità, tipica delle violazioni della sorveglianza speciale, e il lasso temporale di due mesi non bastava a farne un seriale programmato. La Corte ha altresì richiamato che la reiterazione di simili violazioni può essere disciplinata da istituti diversi (recidiva, abitualità) e non dalla continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; richiede che le condotte facciano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Previsione combinata con l'art. 671 c.p.p. per mitigare la responsabilità a favore dell'imputato quando sussista la continuazione: necessita l'unicità del programma criminoso e la preordinazione delle singole fattispecie.
art. 9 legge 23 dicembre 1956, n. 1423
Norma che disciplina le violazioni del regime della sorveglianza speciale, i reati contestati all'imputato rientravano in questa fattispecie; tali violazioni sono tipicamente estemporanee, fatto che ostacola il riconoscimento della continuazione salvo rare eccezioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la determinazione della somma di 3.000 euro.
Massime di principio
- La continuazione richiede la sussistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato: non basta la semplice ripetizione di reati simili.
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, modalità di condotta, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali); la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente.
- Le violazioni del regime di sorveglianza speciale sono spesso estemporanee; pertanto la loro reiterazione difficilmente configura continuazione salvo prova di una pianificazione unitaria.
- La reiterazione di condotte illecite può invece rientrare in altri istituti (recidiva, abitualità, professionalità), che perseguono finalità diverse rispetto alla continuazione e non beneficiano del 'favor rei'.
- Onere probatorio: chi invoca la continuazione deve fornire elementi di prova specifici e non semplici inferenze o congetture processuali sulla preordinazione dei reati.
- Anche brevi intervalli temporali tra reati (es. due mesi) non garantiscono automaticamente il riconoscimento della continuazione se mancano omogeneità esecutiva e segni di programmazione.
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