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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25422/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un ente pubblico impugnava l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente carichi fiscali dell'anno 2006, deducendo la mancata o invalida notificazione della cartella e, comunque, la prescrizione dei crediti successivamente alla contestata notificazione. Il ricorso di primo grado era stato respinto e il giudice tributario regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di invalidità della notificazione proposta per la prima volta in appello e non maturata la prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale. In cassazione il contribuente proponeva due motivi. Con il primo denunciava la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali, sostenendo che la relata dimostrasse la notificazione a un soggetto diverso, già incorporato dall'ente, nonché censurava la dichiarazione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello alla luce della nuova formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo denunciava la violazione delle norme sulla sospensione dei termini emergenziali e sulla prescrizione dei crediti tributari, contestando il calcolo della prescrizione effettuato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché il contribuente aveva allegato e documentato un pregiudizio consistente nell'esclusione da una procedura di attribuzione di una sovvenzione pubblica a causa delle verifiche effettuate sull'esistenza dei carichi fiscali, situazione riconducibile ai casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d'appello non aveva esaminato nel merito la validità della notificazione, ma aveva dichiarato tardiva l'eccezione, essendo stata dedotta per la prima volta in appello. Le considerazioni sull'inammissibilità dei nuovi documenti costituivano argomentazioni ad abundantiam e non fondavano la decisione. Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., precisando che, una volta esclusa la mancata o invalida notificazione della cartella, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo non poteva essere utilizzata per far valere la prescrizione maturata successivamente alla notificazione, in assenza di una successiva iniziativa esecutiva. Una simile domanda avrebbe configurato un'azione di accertamento negativo estranea alla tutela prevista dall'art. 12, comma 4-bis, e incompatibile con la natura impugnatoria del processo tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per l'assenza di attività difensiva delle amministrazioni intimate; è stato disposto, se dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri uno dei pregiudizi normativamente previsti.

    La disposizione, applicabile anche ai giudizi in corso, consente l'impugnazione dell'estratto di ruolo soltanto quando ricorra una delle situazioni legittimanti previste e la cartella o il ruolo siano stati omessi o invalidamente notificati.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, delimitando i casi di impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato dalla disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 quale possibile fonte del pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e ai pregiudizi che possono legittimare l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione della cartella di pagamento; il motivo non è stato esaminato nel merito perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione degli atti tributari; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla notificazione; la Corte non ha esaminato nel merito la validità della notificazione.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Le valutazioni del giudice d'appello sulla nuova disciplina dei documenti e dei mezzi di prova in appello sono state qualificate come argomentazioni ad abundantiam, non decisive per la pronuncia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indica i parametri di deduzione dei vizi denunciati con il primo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020

    Richiamato in relazione alla sospensione dei termini durante l'emergenza epidemiologica; la Corte ha ritenuto comunque infondato il motivo per una ragione preliminare attinente ai limiti dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente in materia di prescrizione dei crediti tributari; la questione del decorso concreto dei termini non è stata decisiva, poiché la prescrizione non era deducibile mediante l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo nel caso esaminato.

  • artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c.

    Richiamati dal ricorrente sui termini di prescrizione; la Corte ha escluso la rilevanza del relativo calcolo, affermando l'inidoneità dello strumento processuale utilizzato.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disciplina la proposta di definizione accelerata e la trattazione del ricorso; non è stata applicata la sanzione prevista per la diversa conclusione del giudizio rispetto alla proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna del ricorrente ai sensi di tale disposizione, poiché il rigetto è intervenuto per ragioni diverse da quelle indicate nella proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto, è dovuto, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto quando il contribuente dimostri sia la mancata o invalida notificazione del ruolo o della cartella sia uno dei pregiudizi specificamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
  • La disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile anche ai giudizi in corso, ma non estende in via generale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo oltre le ipotesi espressamente previste.
  • Quando il giudice d'appello dichiara tardiva e inammissibile un'eccezione proposta per la prima volta in appello, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di cassazione che censuri il merito della questione non esaminata, anziché confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla tardività.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice come obiter dicta, non poste a fondamento della decisione, non possono costituire oggetto di una censura decisiva se il ricorrente non dimostra che esse sorreggano effettivamente il dispositivo.
  • L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo non può essere utilizzata, in assenza di mancata o invalida notificazione della cartella e di una successiva iniziativa esecutiva, per far accertare l'estinzione per prescrizione di un credito maturata dopo la notificazione della cartella, perché ciò trasformerebbe il processo tributario impugnatorio in un'azione generale di accertamento negativo del credito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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