Cassazione Civile, Ordinanza n. 31832/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dalla federazione ricorrente nei confronti dell'ente territoriale, deducendo una responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale per la mancata delocalizzazione di un impianto di bowling rispetto a un terreno comunale ottenuto in concessione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e lamentata inammissibilità dell'appello, sostenendo l'illogicità della decisione che aveva dichiarato l'appello inammissibile e al tempo stesso lo aveva esaminato nel merito; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omessa o contraddittoria motivazione; 3) violazione degli artt. 113 c.p.c., 1218, 1337 e 2043 c.c., per asserita errata valutazione dei fatti e delle prove e mancata applicazione delle norme sostanziali invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il secondo e il terzo motivo, perché attinenti alla motivazione sul merito svolta dalla corte territoriale solo ad abundantiam dopo una statuizione di inammissibilità. Ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello sulla violazione dell'art. 342 c.p.c. fosse generica e comunque non giustificata, e ha inoltre verificato direttamente gli atti concludendo che l'atto di appello conteneva censure specifiche e dunque era ammissibile. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. La Corte di cassazione può verificare direttamente, come giudice del fatto processuale, se i motivi di appello siano specifici e quindi idonei a superare la soglia di ammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ravvisato, in sostanza, una carenza di motivazione della decisione impugnata nella parte in cui affermava la violazione dell'art. 342 c.p.c. senza spiegarne le ragioni.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto formulato in modo sufficientemente specifico perché richiamava il contenuto dell'atto di appello e parti rilevanti delle decisioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel denunciare un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito.
art. 112 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente per omessa o contraddittoria motivazione, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 115 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente insieme all'art. 116 c.p.c., ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 116 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c., ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 113 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo dalla ricorrente insieme alle norme sostanziali indicate, ma la censura è stata dichiarata assorbita.
art. 1218 c.c.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo quale parametro della responsabilità contrattuale, ma il motivo è stato assorbito.
art. 1337 c.c.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo quale parametro della responsabilità precontrattuale, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2043 c.c.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo quale parametro della responsabilità aquiliana, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito dichiara l'appello inammissibile ma sviluppa anche argomentazioni sul merito, le censure contro il merito sono inammissibili per difetto di interesse se la statuizione pregiudiziale di inammissibilità è autonoma e decisiva.
- La verifica della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. richiede la chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni della critica, senza pretendere formule rituali o una decisione alternativa già redatta.
- Nel giudizio di cassazione dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del processo per accertare la sussistenza del vizio denunciato, purché il motivo sia autosufficiente e specifico.
- Se il giudice di merito motiva solo 'ad abundantiam' sul merito dopo avere deciso in rito, tale motivazione non è autonomamente impugnabile se manca interesse alla sua revisione.
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