Cassazione Penale, Ordinanza n. 21024/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per un fatto accertato in Palermo il 22 marzo 2022. In cassazione deduceva: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) la mancata esclusione della recidiva; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche; 4) l'eccessività della pena irrogata. La censura era costruita come critica alla motivazione della sentenza d'appello, ritenuta dalla difesa non adeguata nei passaggi relativi all'abitualità della condotta, alla pericolosità dell'imputato e alla quantificazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto corretto per l'abitualità della condotta e i precedenti specifici; la recidiva è stata confermata sulla base dell'omogeneità dei fatti con pregresse condanne e della prossimità temporale tra l'ultima condanna irrevocabile e il nuovo episodio; attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio sono stati reputati congruamente motivati in ragione della pluralità delle cessioni in un breve arco temporale, della non occasionalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie incriminatrice contestata, relativa a condotte di cessione di stupefacenti in lieve entità
art. 131-bis c.p.
non applicabile nel caso concreto per l'abitualità della condotta illecita e per la presenza di precedenti specifici
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta risulti abituale, specie se l'imputato sia gravato da precedenti specifici della stessa indole.
- La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando il nuovo fatto sia omogeneo rispetto a precedenti condanne e la prossimità temporale tra queste e il nuovo episodio sia indice di maggiore pericolosità sociale.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono insindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia razionale e fondi la decisione su elementi concreti, quali la pluralità degli episodi, la non occasionalità della condotta e la personalità negativa dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione di merito dei fatti, se la decisione di appello è sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.
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