Cassazione Civile, Sentenza n. 29921/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio originava dalla pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittimi i termini apposti a plurimi contratti (di somministrazione e di lavoro subordinato) con il Comune di Milano, ma aveva respinto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e aveva liquidato il danno in misura di dieci mensilità ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966. La ricorrente in appello (Langone) aveva impugnato la sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello di Milano l'ha dichiarata inammissibile perché il ricorso non rispettava i nuovi oneri previsti dall'art. 434 c.p.c.: non erano indicate le singole statuizioni e le parti di motivazione censurate né le modifiche richieste. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo; successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal Comune di Milano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, avendo la parte rinunciato al ricorso personale e tramite difensore e avendo il Comune accettato la rinuncia. Non si è pronunciato nel merito della controversia. Non vi è stata pronuncia sulle spese a seguito dell'accettazione della rinuncia. La Corte ha altresì precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 (come modificato dalla L. n.228/2012) perché tale sanzione si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e va interpretata restrittivamente.
Norme richiamate
Il nuovo testo impone oneri stringenti per l'appello: occorre indicare le singole statuizioni e le parti di motivazione oggetto di gravame e per ciascuna le modifiche richieste; l'inosservanza determina l'inammissibilità dell'appello
art. 8 Legge 11 maggio 1966 n. 604
Norma applicata in primo grado per la liquidazione del danno in caso di illegittimità di contratti a termine; in primo grado è stata liquidata una indennità corrispondente a dieci mensilità
Norma citata in relazione al deposito delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero nella fase di udienza, senza che ciò incida sull'esito della rinuncia
art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
Prevede, a carico del ricorrente soccombente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità; la Corte qui ne esclude l'applicazione perché si tratta di norma sanzionatoria di stretta interpretazione e non estendibile
Cass. civ., sez. VI, 12/11/2015, n. 23175 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza che conferma il principio restrittivo sull'applicazione del raddoppio del contributo unificato e sull'interpretazione non estensiva della misura sanzionatoria
Massime di principio
- In appello il ricorso deve rispettare gli oneri di specificazione dell'art. 434 c.p.c.: indicare le singole statuizioni e le parti di motivazione contestate e le modifiche richieste; la mancata specificazione comporta inammissibilità
- La rinuncia espressa del ricorrente al ricorso di cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione di merito e di regola senza pronuncia sulle spese
- Le misure sanzionatorie come il raddoppio del contributo unificato sono di stretta interpretazione e si applicano solo nei casi tipici espressamente previsti (rigetto o declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)
- Se si impugna una decisione che ha negato la conversione di un rapporto a tempo indeterminato, è importante formulare in appello motivi specifici e articolati riguardo le parti di fatto e di diritto impugnate, nonché indicare esattamente le modifiche richieste alla statuizione di merito
- La rinuncia al gravame può essere una soluzione procedurale rapida ma comporta la perdita della possibilità di ottenere un esame di merito; l'accettazione della rinuncia da parte della controparte evita spesso pronunce sulle spese a suo carico
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