Ordinanza n. 2942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 30/2026, che aveva annullato l’originario provvedimento di ammonimento
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente vittorioso e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso contro l’originario provvedimento di ammonimento. A sostegno della domanda cautelare ha invocato circostanze successive alla sentenza, riferite al nuovo iter procedimentale avviato dall’Amministrazione sulla base di una nuova istanza di ammonimento presentata dall’interessata. La pretesa cautelare era diretta, in sostanza, a far rivivere l’originario ammonimento annullato dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha rilevato che la domanda si fondava su vicende successive alla sentenza appellata e, in particolare, sull’avvio di un nuovo procedimento amministrativo. In presenza di tale nuova attività, non è possibile far rivivere l’originario provvedimento di ammonimento annullato dal TAR, poiché ciò costituirebbe un aggiramento dell’esito sfavorevole del nuovo procedimento avviato dalla controinteressata. Eventuali vizi della nuova attività amministrativa dovranno essere fatti valere mediante un nuovo giudizio. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della fase cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello non può essere utilizzata l’istanza di sospensione per far rivivere un provvedimento amministrativo già annullato dal giudice di primo grado, quando nel frattempo sia stato avviato un nuovo procedimento amministrativo sulla base di una nuova istanza.
- La sopravvenuta nuova attività amministrativa non consente di aggirare l’esito sfavorevole del procedimento o del giudizio relativo all’originario provvedimento annullato; l’amministrazione deve operare nell’ambito del nuovo procedimento.
- Gli eventuali vizi di legittimità della nuova attività amministrativa devono essere dedotti mediante una nuova autonoma impugnazione, non attraverso l’appello cautelare contro la sentenza relativa al precedente provvedimento.
Come è indicizzato
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