Sentenza del 13/12/2019 n. 1807 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2007. L'accertamento contestava a C.O. S.r.l. la detrazione di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti: la società S.L. S.r.l. sarebbe stata una società filtro, interposta tra le società cartiere e C.O., senza avere realmente ricevuto né consegnato il pellame indicato nelle fatture. C.O. sosteneva la decadenza dell'Ufficio, il difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC relativo a S.L. e la propria buona fede, deducendo di aver acquistato merce reale, pagato il prezzo e verificato la regolarità formale e commerciale del fornitore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Ha escluso la decadenza, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato, anche se la denuncia penale fosse stata presentata oltre il termine ordinario o il reato fosse prescritto. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem, poiché l'avviso riproduceva ampi stralci del PVC e consentiva una difesa effettiva. Nel merito, gli elementi indiziari — consegne effettuate da soggetti diversi, documenti di trasporto fittizi, magazzini delle cartiere vuoti, lavorazioni presso una terzista, rapidità anomala dei passaggi e assenza di reclami o restituzioni — dimostravano l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la conoscibilità della frode da parte di C.O. La società contribuente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Termini per gli accertamenti IVA
Il termine di accertamento può raddoppiare, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, quando emergono seri indizi di reato che impongono la denuncia penale. Non è necessario che la denuncia conduca a un processo o a una condanna.
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Motivazione degli avvisi di accertamento IVA
La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum. È ammessa la motivazione per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
Art. 7 legge n. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Il contribuente deve poter comprendere le ragioni sostanziali dell'accertamento. L'allegazione del documento richiamato non è sempre indispensabile se l'avviso ne riproduce le parti necessarie per l'esercizio della difesa.
Art. 10 legge n. 212/2000
Rileva nell'ambito dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ma non impedisce il recupero dell'IVA quando la frode e la conoscibilità della stessa risultino provate.
Art. 1, comma 132, legge n. 208/2015
La disciplina transitoria sul raddoppio dei termini deve essere coordinata con il precedente regime transitorio del d.lgs. n. 128/2015; per gli avvisi anteriori alle date previste continuano ad applicarsi le regole previgenti.
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
Prevede una disciplina transitoria che conserva gli effetti di determinati avvisi, inviti e PVC formati o conosciuti prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia penale, rilevante ai fini del raddoppio dei termini, può sussistere sulla base della configurabilità astratta del reato e di seri indizi, senza necessità che l'azione penale venga effettivamente esercitata.
Artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633/1972
Costituiscono il quadro normativo per la rettifica della dichiarazione IVA e per i requisiti formali e motivazionali dell'avviso di accertamento.
D.lgs. n. 74/2000
I reati tributari previsti dal decreto possono rilevare ai fini del raddoppio dei termini quando i fatti accertati presentano seri indizi di rilevanza penale.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, sia l'interposizione fittizia del cedente sia gli elementi che rendevano la frode conoscibile al cessionario.
- La regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo e la consegna effettiva della merce non bastano, da soli, a dimostrare la buona fede del contribuente, perché la merce può essere reale ma provenire da un soggetto diverso da quello indicato in fattura.
- Il contribuente deve dimostrare di aver adottato una diligenza adeguata alle circostanze concrete e di non aver potuto ragionevolmente percepire le anomalie della filiera commerciale.
- Sono particolarmente rilevanti, come indicatori di conoscibilità della frode, documenti di trasporto incoerenti, consegne eseguite da soggetti diversi dal cedente, passaggi commerciali troppo rapidi, margini irrisori, assenza di una reale struttura logistica e lavorazioni svolte da terzi.
- La motivazione per relationem dell'avviso è valida quando il contribuente conosce già l'atto richiamato oppure quando l'avviso ne riporta il contenuto essenziale, sufficiente a comprendere contestazione, fatti e importi.
- Le sentenze favorevoli ottenute dal fornitore in relazione ai suoi rapporti a monte non escludono automaticamente la responsabilità fiscale del cliente finale: la conoscibilità della frode deve essere valutata con riferimento allo specifico rapporto tra cliente e fornitore diretto.
- Per gli accertamenti relativi a periodi anteriori alla riforma, il raddoppio dei termini può operare anche se la denuncia penale è tardiva, il reato è prescritto o il procedimento penale viene archiviato, purché esistessero seri indizi di reato e non vi fosse un uso strumentale della disciplina.
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