Cassazione Penale, Sentenza n. 16865/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per rapina aggravata contestando: (i) carenza di motivazione sul riconoscimento della recidiva, poiché il giudice di primo grado l'avrebbe dichiarata con argomentazione apodittica e la Corte d'appello si sarebbe limitata a riaffermare principi senza verifica concreta del nesso tra precedenti e fatto; (ii) violazione dell'art. 99, comma 6, c.p., per aver irrogato un aumento di pena per recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne: l'aumento era stato quantificato in 3 anni di reclusione e €1.000,00 di multa, mentre alla data del nuovo reato Taibbi aveva una sola precedente condanna pari a 4 mesi di reclusione e €200,00 di multa, per cui l'incremento non poteva superare tale limite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solamente con riferimento all'aumento di pena per la recidiva: ha confermato che la Corte d'appello aveva dato motivazione congrua sulla sussistenza della recidiva, ma ha accertato la violazione dell'art. 99, comma 6, c.p., poiché l'incremento sanzionatorio eccedeva il cumulo delle pene risultanti dai precedenti. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena; la Corte ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., fissandola in anni 6 e mesi 4 di reclusione e €2.200,00 di multa. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 99, comma 6, cod. pen.
“in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo”
La norma pone un limite assoluto e inderogabile all'incremento sanzionatorio per recidiva: l'aumento non può eccedere il cumulo delle pene derivanti dalle precedenti condanne esistenti alla data del nuovo reato.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando annulla la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, di rideterminare la sanzione in sede di cassazione senza rinvio al giudice di merito.
principio costituzionale di legalità della sanzione
Impone al giudice il dovere di non mantenere una pena illegale per eccesso, e quindi il potere/dovere della Corte di correggere d'ufficio (anche se non dedotto in appello) la quantificazione della pena che violi norme inderogabili.
Massime di principio
- Il riconoscimento o l'esclusione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare, anche sinteticamente, perché i precedenti costituiscano prosecuzione significativa di un processo delinquenziale.
- L'aumento di pena per recidiva non può in alcun caso superare il cumulo delle pene risultanti dalle precedenti condanne alla data del nuovo reato (art. 99, comma 6, c.p.); eventuali incrementi oltre tale limite determinano una pena illegale.
- La Corte di cassazione può correggere d'ufficio errori di diritto sulla quantificazione della pena (in forza del principio di legalità della sanzione) e, se necessario, annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Nelle ipotesi di recidiva, è essenziale verificare le condanne precedenti effettivamente esistenti alla data del nuovo reato (durata detentiva e importo delle multe) poiché esse determinano il tetto massimo dell'incremento sanzionatorio.
- Anche se il difetto di motivazione o la violazione di norme che rendono la pena "illegale" non siano stati specificamente dedotti in appello, il giudice d'appello e la Corte di legittimità hanno il dovere di intervenire per correggere la violazione del limite legale della pena.
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