Regolamento (UE) 2025/303
Regolamento delegato (UE) 2025/303 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere incluse da talune entità finanziarie nella notifica dell’intenzione di prestare servizi per le cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato dettaglia il contenuto informativo della notifica che talune entità finanziarie devono presentare per poter prestare servizi per le cripto-attività ai sensi del MiCA. Le informazioni richieste sono ampie e coprono business plan, struttura di gruppo, mercato di riferimento, continuità operativa, AML/CFT, ICT e sicurezza, custodia e segregazione, regole di trading, execution, consulenza, portfolio management e trasferimenti. La finalità è consentire alle autorità competenti di valutare in modo completo l’idoneità organizzativa, operativa e di controllo del soggetto notificante, evitando oneri sproporzionati. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella notifica di talune entità finanziarie che intendono prestare servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica alle entità finanziarie che, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114, intendono notificare all’autorità competente la volontà di prestare servizi per le cripto-attività. Riguarda, in particolare, i contenuti informativi della notifica relativa al programma operativo, alla continuità operativa, ai presìdi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, ai sistemi TIC e alla sicurezza informatica, alla separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti, alla custodia e amministrazione, alla gestione di piattaforme di negoziazione, allo scambio, all’esecuzione ordini, alla consulenza, alla gestione di portafogli e ai servizi di trasferimento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE; richiama inoltre i casi in cui il notificante sia parte di un gruppo, presti servizi tramite terzi o, per taluni servizi, sia istituto di moneta elettronica o ente creditizio.
Regolamento delegato (UE) 2025/303: informazioni da includere nella notifica per taluni servizi per le cripto-attività
Il regolamento delegato completa l’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando, in modo analitico, quali informazioni le entità finanziarie devono trasmettere all’autorità competente quando intendono prestare servizi per le cripto-attività. La finalità è consentire una valutazione completa dell’idoneità organizzativa, finanziaria, operativa e di controllo del notificante, con un livello di dettaglio sufficiente ma senza imporre oneri sproporzionati.
Ambito soggettivo e logica regolatoria
La disciplina riguarda le entità finanziarie che notificano l’intenzione di prestare uno o più servizi per le cripto-attività ai sensi del MiCA. Le informazioni richieste variano in funzione dei servizi effettivamente prestati e coprono sia profili generali di business e governance sia profili speciali, come la custodia, la negoziazione, la consulenza, l’esecuzione degli ordini e i trasferimenti. Il regolamento richiama inoltre la rilevanza delle regole AML/CFT, della resilienza operativa digitale e della protezione dei dati personali.
Programma operativo triennale
L’elemento centrale della notifica è il programma operativo relativo ai tre anni successivi alla data di notifica. Esso deve includere:
- l’eventuale appartenenza a un gruppo ai sensi della direttiva 2013/34/UE e il modo in cui l’attività cripto si inserisce nella strategia di gruppo;
- i soggetti affiliati, le loro attività e, se regolamentati, i servizi prestati e i nomi di dominio dei relativi siti web;
- l’elenco dei servizi per le cripto-attività che l’ente intende prestare e dei tipi di cripto-attività interessati;
- altre attività pianificate, regolate o non regolate, incluse eventuali attività diverse dai servizi cripto;
- l’eventuale offerta al pubblico o richiesta di ammissione alla negoziazione;
- le giurisdizioni dell’Unione e dei paesi terzi in cui si prevede di operare e il numero previsto di clienti per area geografica;
- il target di clientela e i canali di accesso ai servizi, compresi siti web, applicazioni TIC e relative lingue;
- i mezzi di promozione e marketing, con indicazione dei canali, delle categorie di clienti, dei tipi di cripto-attività e delle lingue utilizzate;
- le risorse umane, finanziarie e TIC dedicate, la loro localizzazione geografica e la politica di esternalizzazione, inclusi gli accordi infragruppo;
- l’elenco dei prestatori esternalizzati;
- il piano contabile previsionale con scenari di stress, anche a livello di gruppo, e l’eventuale interazione con applicazioni di finanza decentralizzata.
Se l’ente intende ricevere e trasmettere ordini o prestare servizi di collocamento, deve inoltre allegare le procedure e i dispositivi di conformità specifici previsti, rispettivamente, dagli articoli 80 e 79 del MiCA.
Continuità operativa
La notifica deve contenere una descrizione dettagliata del piano di continuità operativa. Il documento deve dimostrare che il piano è adeguato, che è mantenuto e testato periodicamente e che copre anche le funzioni essenziali o importanti affidate a terzi. Deve inoltre considerare il caso di decesso di una persona chiave e, se pertinente, i rischi politici della giurisdizione del prestatore terzo.
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
L’ente notificante deve illustrare i propri meccanismi di controllo interno, le politiche e le procedure per il rispetto della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, nonché il quadro complessivo di risk assessment AML/CFT. In particolare, devono essere indicati:
- la valutazione dei rischi intrinseci e residui connessi a clientela, servizi, canali distributivi e aree geografiche;
- le misure di mitigazione adottate o da adottare;
- la proporzionalità dei presìdi rispetto alla dimensione, complessità e rischio dell’attività;
- il responsabile per gli obblighi AML/CFT e la prova di competenze ed esperienza;
- la formazione annuale del personale;
- la documentazione di policy e procedure;
- un documento di sintesi delle modifiche introdotte dai servizi cripto;
- la frequenza delle verifiche sull’efficacia del sistema.
Sistemi TIC, resilienza digitale e cybersecurity
Per i sistemi TIC e i dispositivi di sicurezza, il regolamento richiede una documentazione tecnica molto ampia, coerente con il regolamento (UE) 2022/2554 e con il GDPR. Devono essere illustrati il quadro di gestione del rischio TIC, i sistemi e i protocolli utilizzati, i servizi TIC esternalizzati e i relativi contratti, la gestione della sicurezza e degli incidenti, nonché le risorse umane dedicate.
Se disponibili, devono essere descritti anche audit di cibersicurezza condotti da terzi indipendenti, inclusi:
- test e verifiche lungo tutto il ciclo di vita della sicurezza organizzativa, fisica e del software;
- vulnerability assessment e network security assessment;
- revisioni delle configurazioni;
- penetration test su risorse TIC essenziali o importanti, con metodologie black box, grey box e white box;
- revisione del codice sorgente dei contratti intelligenti, se utilizzati.
Segregazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
Se l’ente intende detenere cripto-attività o mezzi di accesso dei clienti, ovvero fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, deve descrivere con precisione le regole di segregazione e custodia. In particolare, deve spiegare come garantisce che:
- i fondi e le cripto-attività dei clienti non siano usati per conto proprio;
- i portafogli dei clienti siano separati da quelli propri;
- le chiavi crittografiche siano approvate e custodite correttamente, inclusi i portafogli multisig;
- le cripto-attività di clienti diversi siano segregate anche in caso di conti omnibus;
- i fondi siano depositati presso banca centrale o ente creditizio entro la fine del giorno lavorativo successivo alla ricezione;
- i clienti siano informati in modo chiaro, conciso e non tecnico sui meccanismi di tutela.
Per gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi, sono richieste solo le informazioni pertinenti a tale disposizione.
Custodia e amministrazione di cripto-attività
Chi presta servizi di custodia e amministrazione deve allegare la documentazione contrattuale standard e la sintesi della politica di custodia, oltre a descrivere la propria politica di custodia e i principali rischi operativi e TIC. Devono essere indicati i sistemi per tutelare i diritti dei clienti, restituire le cripto-attività o i mezzi di accesso, identificare correttamente gli asset e minimizzare il rischio di perdita.
Se la custodia è delegata a terzi, occorre fornire informazioni sull’identità dei delegati, sul loro status ai sensi del MiCA, sulle funzioni delegate e subdelegate, sui potenziali conflitti di interesse e sul sistema di vigilanza delle deleghe.
Piattaforme di negoziazione e abusi di mercato
Per la gestione di una piattaforma di negoziazione, la notifica deve contenere le regole di ammissione delle cripto-attività, la procedura di approvazione con adeguata verifica antiriciclaggio, le categorie escluse e le ragioni dell’esclusione, le commissioni e gli eventuali sconti, le regole di esecuzione e cancellazione degli ordini, i metodi di verifica dell’adeguatezza delle cripto-attività e le misure di conformità all’articolo 76 del MiCA.
Devono inoltre essere descritti:
- i meccanismi di trasparenza su prezzi, volumi e profondità del book;
- le strutture tariffarie e la loro coerenza con l’articolo 76, paragrafo 13;
- le modalità di conservazione dei dati degli ordini e di accesso dell’autorità competente;
- le regole di regolamento delle operazioni, inclusi avvio su DLT o fuori DLT, tempistiche, verifiche, momento di finalità e misure contro i mancati regolamenti;
- le procedure per prevenire e individuare gli abusi di mercato e per segnalarli all’autorità.
Scambio, esecuzione, consulenza, gestione di portafogli e trasferimenti
Per lo scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, il notificante deve illustrare la politica commerciale e il metodo di determinazione del prezzo, tenendo conto di volume e volatilità di mercato.
Per l’esecuzione degli ordini, la politica di execution deve coprire consenso del cliente, sedi di negoziazione utilizzate, criteri di best execution, eventuale esecuzione fuori mercato regolamentato, avvertenze sulle istruzioni specifiche del cliente, monitoraggio della qualità di esecuzione e protezione contro l’uso improprio delle informazioni sugli ordini.
Per consulenza e gestione di portafogli, devono essere descritti i presìdi per garantire competenze, conoscenze, formazione continua e applicazione delle regole interne e antiriciclaggio.
Per i servizi di trasferimento di cripto-attività, infine, occorre indicare i tipi di cripto-attività trattati, i dispositivi organizzativi, umani e TIC per gestire i rischi operativi e di cibersicurezza, l’eventuale copertura assicurativa e le modalità di informazione della clientela.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità e logica della notifica
Il regolamento integra l’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114 definendo, per ciascun profilo operativo rilevante, quali informazioni devono essere incluse nella notifica dell’intenzione di prestare servizi per le cripto-attività. L’impostazione mira a fornire alle autorità competenti un quadro sufficientemente dettagliato per verificare il rispetto dei requisiti del titolo V e, se del caso, del titolo VI del MiCA.
Programma operativo triennale
L’ente notificante deve presentare un programma operativo per i tre anni successivi alla notifica, con dati su appartenenza a gruppi, interazioni con altre entità del gruppo, soggetti affiliati e loro siti web, servizi per cripto-attività e altre attività pianificate, giurisdizioni di operatività, tipologia di clienti, canali di accesso, mezzi promozionali e di marketing, risorse umane/finanziarie/TIC, esternalizzazioni e prestatori terzi, piano contabile previsionale con scenari di stress e eventuali scambi di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, anche tramite applicazioni di finanza decentrata.
Presìdi per ricezione e trasmissione ordini e collocamento
Se intende prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, il notificante deve produrre copia delle procedure e descrizione dei dispositivi di conformità all’articolo 80 del MiCA. Se intende prestare il servizio di collocamento, deve fornire le procedure per individuare, prevenire, gestire e segnalare i conflitti di interesse e i dispositivi per conformarsi all’articolo 79 del MiCA e alle pertinenti norme tecniche delegate.
Piano di continuità operativa
L’articolo 2 richiede una descrizione dettagliata del piano di continuità operativa, comprensiva delle misure per garantire continuità e regolarità dei servizi. Devono essere indicati l’adeguatezza del piano e i test periodici, la continuità delle funzioni essenziali o importanti affidate a terzi e la gestione della continuità in caso di decesso di una persona chiave e, se del caso, dei rischi politici nella giurisdizione del prestatore terzo.
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
L’ente notificante deve descrivere meccanismi di controllo interno, politiche e procedure per il rispetto della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e il quadro di valutazione del rischio AML/CFT. Occorre fornire la valutazione dei rischi intrinseci e residui, le misure di mitigazione, l’adeguatezza e proporzionalità dei presìdi, l’identità del responsabile compliance AML/CFT, i piani di formazione annuale, copia delle policy e procedure, una sintesi delle modifiche introdotte per i servizi cripto e la frequenza delle verifiche di efficacia.
Sistemi TIC e sicurezza operativa digitale
Per i sistemi TIC e i dispositivi di sicurezza devono essere presentati documentazione tecnica, descrizione dell’infrastruttura DLT se usata, risorse umane e TIC impiegate, misure di gestione del rischio TIC e di protezione di sicurezza, integrità, disponibilità, autenticità e riservatezza dei dati, servizi TIC esternalizzati e relativi contratti, gestione della sicurezza e degli incidenti, nonché, se disponibile, una descrizione di audit di cibersicurezza effettuati da revisori terzi, inclusi test black box, grey box e white box, vulnerability assessment, penetration test e revisione del codice sorgente dei contratti intelligenti.
Separazione e custodia di cripto-attività e fondi dei clienti
Se l’ente detiene cripto-attività o mezzi di accesso dei clienti, ovvero fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, deve descrivere in dettaglio la segregazione patrimoniale, il non utilizzo per conto proprio, la distinzione tra portafogli propri e dei clienti, la gestione delle chiavi crittografiche, i conti omnibus, il deposito dei fondi presso banca centrale o ente creditizio entro il giorno lavorativo successivo, i criteri di selezione degli intermediari creditizi e le modalità con cui i clienti sono informati in modo chiaro e non tecnico. Per istituti di moneta elettronica ed enti creditizi, sono richieste solo le informazioni di cui a tale articolo.
Custodia e amministrazione di cripto-attività
L’ente notificante che presta custodia e amministrazione deve fornire la documentazione sugli accordi di custodia, copia dell’accordo standard e della sintesi della politica di custodia, oltre alla descrizione della politica di custodia, dei rischi operativi e TIC, delle misure per conformarsi all’articolo 75 del MiCA, dei sistemi per l’esercizio dei diritti dei clienti e per la restituzione delle cripto-attività o dei mezzi di accesso, delle modalità di identificazione degli asset e delle misure di riduzione del rischio di perdita. Se vi è delega a terzi, vanno indicati identità, status ex articoli 59 o 60 MiCA, funzioni delegate, eventuali subdelegati, conflitti di interesse e vigilanza sulle deleghe.
Piattaforma di negoziazione e abusi di mercato
Chi intende gestire una piattaforma di negoziazione deve fornire regole di ammissione, procedura di approvazione comprensiva dell’adeguata verifica AML, categorie di cripto-attività escluse e relative ragioni, politiche e commissioni di ammissione, regole di esecuzione e cancellazione ordini, metodi di valutazione dell’adeguatezza delle cripto-attività, misure di conformità all’articolo 76, obblighi di trasparenza su prezzi e volumi, strutture tariffarie, accesso dell’autorità ai dati degli ordini o al book, modalità di regolamento delle operazioni e misure contro i mancati regolamenti, nonché procedure per individuare e prevenire gli abusi di mercato e per comunicarli all’autorità.
Scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività
Per il servizio di scambio, l’ente notificante deve descrivere la politica commerciale adottata ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del MiCA e il metodo di determinazione del prezzo, incluso l’impatto di volume e volatilità di mercato sul pricing.
Esecuzione ordini
Il prestatore che esegue ordini per conto dei clienti deve fornire la politica di esecuzione con prova del consenso preventivo del cliente, elenco delle piattaforme di negoziazione utilizzate e criteri di valutazione delle sedi di esecuzione, indicazione delle sedi impiegate per ciascun tipo di cripto-attività, assenza di remunerazioni o incentivi per il routing degli ordini, criteri di best execution, eventuale esecuzione al di fuori di una piattaforma con consenso esplicito, avvertenze sulle istruzioni specifiche del cliente, processo di selezione e monitoraggio delle sedi e misure contro l’uso improprio delle informazioni sugli ordini.
Consulenza e gestione di portafogli di cripto-attività
Chi presta consulenza o gestione di portafogli deve descrivere i meccanismi per controllare, valutare e mantenere conoscenze e competenze del personale, le misure per assicurare l’applicazione delle policy interne e della direttiva (UE) 2015/849, nonché le risorse annuali destinate alla formazione. Per i consulenti, occorre indicare anche i criteri nazionali utilizzati per verificare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 81 del MiCA.
Servizi di trasferimento di cripto-attività
Per i servizi di trasferimento, il notificante deve indicare i tipi di cripto-attività interessati, i dispositivi organizzativi, umani e TIC per gestire tempestivamente i rischi operativi e di cibersicurezza, eventuale copertura assicurativa per pregiudizi alle cripto-attività dei clienti e le misure per informare adeguatamente i clienti sulle modalità di prestazione del servizio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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