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Decreto dirigenziale n. 431 del 29/10/2025

Disposizioni e modalità organizzative delle sedute per lo svolgimento delle operazioni previste dal D.M. n. 191/2025 del 04/08/2025, con indicazioni per garantirne una corretta e uniforme applicazione sul territorio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto, adottato dalla Direzione generale per la motorizzazione e dalla Direzione generale del personale, detta disposizioni attuative del D.M. n. 191/2025 e dell’art. 19 della legge n. 870/1986, come modificati dalla legge n. 177/2024 e dal decreto-legge n. 73/2025 convertito nella legge n. 105/2025. Regola l’organizzazione delle sedute per le operazioni di motorizzazione, individua ulteriori operazioni e ridefinisce alcuni coefficienti di ponderazione, con indicazioni operative per i sistemi informatici e chiarimenti sul trattamento fiscale e previdenziale degli importi spettanti al personale.

Disciplina organizzativa delle sedute e dei coefficienti di ponderazione per operazioni di motorizzazione, esami di guida e revisioni/collaudi

Disciplina operativa delle sedute e dei coefficienti di ponderazione per la motorizzazione

Il decreto interviene in attuazione dell’art. 13 della legge n. 177/2024, dell’art. 19 della legge n. 870/1986 come modificato dal decreto-legge n. 73/2025 convertito nella legge n. 105/2025, e dell’art. 9, comma 2, del D.M. 4 agosto 2025, n. 191. Esso definisce regole applicative per la programmazione delle sedute, per alcune ulteriori operazioni tecniche e per l’adeguamento dei coefficienti di ponderazione delle attività svolte dagli uffici della motorizzazione.

Quadro normativo e finalità

L’atto richiama la disciplina europea sulla patente di guida, il Codice della strada, il regolamento di esecuzione, la normativa sul pubblico impiego e il sistema di determinazione degli importi dovuti per le operazioni eseguite su richiesta degli interessati. La finalità dichiarata è uniformare l’attuazione del D.M. n. 191/2025 e dell’art. 19, comma 1, della legge n. 870/1986, fornendo indicazioni operative sull’organizzazione delle sedute e chiarimenti sul trattamento degli importi spettanti al personale.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica alle operazioni incluse nella tabella 3 della legge n. 870/1986, alle operazioni di cui ai numeri 8), 9), 10), 11) e 12) della medesima tabella, alle operazioni tecniche relative alla revisione delle bombole a metano CNG-1 e alle attività di esame, visita, prova, revisione e collaudo organizzate dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione e dagli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Organizzazione delle sedute e uso dei sistemi informatici

L’articolo 2 affida all’Allegato A le indicazioni operative per la gestione delle sedute tramite i sistemi informatici. Nelle more dell’adeguamento delle piattaforme, gli uffici devono continuare a usare i sistemi attuali senza modifiche strutturali, ma conformando la programmazione delle sedute al nuovo regime decorrente dal 1° novembre 2025.

Per le sedute già calendarizzate oltre tale data, la linea guida è di mantenerle invariate per evitare disservizi all’utenza. È comunque sempre consentito realizzare una giornata completa mediante due sedute separate, antimeridiana e pomeridiana, anche in località differenti e anche se richieste dal medesimo soggetto.

Il responsabile della struttura deve attivare l’intesa con le organizzazioni sindacali nei casi di:

  • organizzazione delle sedute nella giornata del sabato;
  • periodi di maggiore intensità di lavoro;
  • eventi eccezionali con improvvisa riduzione dell’organico;
  • compensazione di periodi involontari di interruzione del servizio.

Le sedute devono rispettare il numero massimo di operazioni previsto dal D.M. n. 191/2025 per ciascuna classe. È inoltre riconosciuta agli interessati la facoltà di richiedere sedute fino al massimo consentito, mentre l’ufficio deve organizzare anche sedute con un numero inferiore di operazioni purché non sotto il minimo del decreto. Sedute sotto il minimo possono essere organizzate solo previa valutazione del responsabile e nel rispetto delle esigenze organizzative e dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il valore di arrotondamento di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), del D.M. n. 191/2025 si applica alla singola seduta; per la giornata completa esso va calcolato separatamente sulle due sedute, con valore complessivo massimo pari a 1.

Operazioni e coefficienti di ponderazione

Per le operazioni tecniche di cui ai numeri 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 della legge n. 870/1986, la determinazione del numero di operazioni è rimessa al responsabile della struttura, in ragione della complessità tecnica e dell’assenza di un coefficiente fisso. Lo stesso criterio vale per la revisione delle bombole a metano CNG-1.

Per gli esami di guida, il coefficiente della patente di categoria BE è rideterminato da 1,5 a 1, in coerenza con la direttiva 2006/126/CE e con la durata della prova su strada. Inoltre, per le visite e prove effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del Codice della strada e liquidate con tariffa 3.1, quando non sia rilasciato verbale ad uso interno o certificato di approvazione ma solo un tagliando di aggiornamento, il coefficiente è fissato a 0,75.

Indicazioni operative dell’Allegato A per gli esami di guida

L’Allegato A fornisce un procedimento di calcolo per configurare i sistemi informatici a supporto delle sedute. Per gli esami di guida, la patente B costituisce il parametro di riferimento, con numero massimo di operazioni pari a 7 per singola seduta antimeridiana o pomeridiana, salve le deroghe previste dall’art. 5, comma 5, del D.M. n. 191/2025. Per le sedute miste è consentito un incremento massimo di 0,5, con soglia complessiva pari a 7,5.

Per i sistemi informatici, un tempo di seduta di 300 minuti consente, secondo i tempi attualmente configurati, il rispetto dei massimi per le diverse categorie di patente. Per la categoria B, previo accordo tra responsabili degli uffici e organizzazioni sindacali, il decreto consente l’estensione fino a 8 esami, con durata da configurare a 320 minuti.

L’Allegato ricorda inoltre che gli esami di revisione ex art. 128 del Codice della strada e gli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, hanno coefficiente pari alla metà dei valori previsti dal D.M. n. 191/2025 e devono essere computati nel rispetto dei relativi limiti.

Indicazioni operative dell’Allegato A per le operazioni tecniche

Per le revisioni e i collaudi effettuati dal solo titolare dell’attività, il parametro di riferimento è la revisione dei veicoli N2 e N3 non ATP/ADR, con massimo di 12 operazioni per seduta e massimo di 12,5 per sedute miste. L’Allegato riporta un quadro delle principali operazioni tecniche e dei relativi tempi di configurazione, precisando che i tempi consuntivati hanno valore indicativo e possono non rappresentare integralmente la realtà operativa di tutti gli uffici.

Se gli uffici adottano tempi uguali o inferiori a quelli indicati, un’impostazione di 325 minuti consente di rispettare i massimi previsti. Se invece i tempi effettivi sono superiori, la durata delle sedute deve essere aumentata per assicurare la conformità al decreto.

Quando sia disponibile personale ausiliario, prioritariamente dipendente del Ministero o, in mancanza, del soggetto richiedente, il numero massimo di operazioni sale a 16 e il limite per le sedute miste a 16,5. In tal caso, una durata di 429 minuti consente, secondo i tempi configurati, di gestire le operazioni nel rispetto dei massimi.

L’Allegato precisa anche che l’assistente alle operazioni tecniche, se dipendente del richiedente e anche eventualmente di uno studio di consulenza automobilistica ex legge n. 264/1991, può svolgere solo funzioni di supporto esecutivo.

Prescrizioni organizzative per gli uffici

Gli uffici devono sensibilizzare gli operatori professionali al rispetto dei limiti di operazioni per seduta e le associazioni di categoria devono diffondere le medesime indicazioni agli associati. Gli operatori che richiedono sedute devono dichiarare preventivamente la disponibilità a fornire un assistente tecnico, ove necessario. L’ufficio deve programmare le sedute tenendo conto di tale disponibilità e privilegiando l’impiego di personale qualificato del Ministero.

In caso di errata composizione della seduta da parte del richiedente, con superamento dei limiti massimi, il titolare dell’ispettorato non deve individuare quali operazioni rinviare: l’onere di riportare la seduta entro il numero ordinario grava sul soggetto richiedente, che deve escludere le operazioni eccedenti e farsi carico dell’eventuale mancata erogazione del servizio all’utenza prenotata in esubero.

Regime fiscale e previdenziale

Gli importi spettanti al personale per le operazioni della tabella 3 della legge n. 870/1986 sono soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il medesimo regime si applica anche agli importi relativi alle attività ispettive e di vigilanza previste dall’art. 8 del D.M. n. 191/2025.

Decorrenza e applicazione pratica

Le disposizioni si applicano alle sedute programmate dal 1° novembre 2025, data di entrata in vigore del D.M. n. 191/2025 richiamata nell’allegato. Le sedi devono quindi adeguare la programmazione, la durata delle sedute e la composizione delle operazioni secondo i nuovi parametri, preservando, per quanto possibile, le sedute già calendarizzate per evitare disservizi all’utenza.

Punti principali

Oggetto e finalità

Il decreto disciplina l’organizzazione operativa delle sedute per le operazioni della tabella 3 della legge n. 870/1986, le operazioni ai numeri 8), 9), 10), 11) e 12), le operazioni tecniche di revisione delle bombole a metano CNG-1 e la revisione di alcuni coefficienti di ponderazione, in particolare per la patente BE e per talune visite e prove ai sensi degli articoli 75 e 78 del Codice della strada.

Organizzazione delle sedute

L’Allegato A contiene le linee guida per la programmazione delle sedute tramite i sistemi informatici della motorizzazione. È ammesso svolgere una giornata completa mediante due sedute, antimeridiana e pomeridiana, anche in località diverse e anche se richieste dal medesimo soggetto. Sono previste indicazioni per il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in casi particolari e per l’organizzazione di sedute con numero di operazioni inferiore al massimo, purché non sotto il minimo previsto dal D.M. n. 191/2025.

Nuovi coefficienti e limiti numerici

Per gli esami di guida, la patente B è il parametro di riferimento e il numero massimo di operazioni per una seduta antimeridiana o pomeridiana è pari a 7, con possibile incremento massimo a 7,5 per sedute miste; per la patente BE il coefficiente è ridotto da 1,5 a 1. Per le operazioni tecniche, il parametro di riferimento è fissato a 12 senza personale ausiliario e a 16 con personale ausiliario, con valori massimi di 12,5 e 16,5 per le sedute miste.

Aspetti fiscali e previdenziali

Gli importi spettanti al personale per le operazioni della tabella 3 della legge n. 870/1986 sono soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; lo stesso regime si applica anche agli importi relativi alle attività ispettive e di vigilanza di cui all’art. 8 del D.M. n. 191/2025.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradalefinanziamenti e contributiamministrazione pubblica

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