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Decreto dirigenziale n. 125 del 30/10/2025

Rinnovo della Qualifica della Società VERICERT S.r.l., con sede in via Luigi Masotti n.5, 48124 Fornace Zarattini (RA), quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale: Materiale Rotabile e CCS a bordo, e al sottosistema funzionale: Manutenzione, ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rinnova la qualifica della società VERICERT S.R.L. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. Il rinnovo riguarda i sottosistemi strutturali materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo, nonché il sottosistema funzionale manutenzione, e la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. Il provvedimento disciplina inoltre obblighi operativi, vigilanza, durata della qualifica, cause di sospensione/revoca e modalità di rinnovo.

Rinnovo della qualifica di VERICERT S.R.L. come organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per il sistema ferroviario.

Rinnovo della qualifica di VERICERT S.R.L. come organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013

Il decreto rinnova la qualifica della società VERICERT S.R.L. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) nel settore ferroviario. L’atto è adottato in attuazione del quadro europeo e nazionale sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria e delle modalità di qualificazione stabilite dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama, tra le principali fonti:

  • Regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
  • Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;
  • Regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
  • direttive 2016/798 e 2016/797;
  • decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57;
  • Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione.

È inoltre richiamata la Convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 89 del 18 settembre 2024, relativa alle attività di accreditamento degli organismi che effettuano valutazioni di conformità in ambito ferroviario, nonché il certificato di accreditamento rinnovato da ACCREDIA per VERICERT S.r.l. con esito positivo della riunione del CSAAR del 9 settembre 2025.

Oggetto del rinnovo

La società VERICERT S.R.L., con sede in via Luigi Masotti n. 5, 48124 Fornace Zarattini (RA), è qualificata quale organismo AsBo per:

  • sottosistemi strutturali: materiale rotabile;
  • sottosistemi strutturali: controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • sottosistemi funzionali: manutenzione;
  • integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Il rinnovo conferma l’abilitazione dell’organismo a svolgere le attività di valutazione del rischio previste dal Regolamento (UE) n. 402/2013.

Obblighi operativi dell’organismo qualificato

L’organismo deve operare secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 402/2013 e mantenere invariati, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, gli assetti organizzativi e tecnici indicati nella documentazione agli atti. In particolare:

  • deve essere mantenuta la struttura, l’organizzazione, il personale e la dotazione strumentale dichiarata;
  • eventuali variazioni devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell’Ente unico di accreditamento;
  • gli atti di certificazione, inclusi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni;
  • la documentazione deve restare disponibile per MIT e ANSFISA.

Obblighi di comunicazione verso il Ministero

VERICERT S.R.L. deve informare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, in merito a:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • qualsiasi circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.

Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili il d.lgs. n. 50 del 2019, la direttiva 2016/798/UE, il Regolamento (UE) n. 402/2013 e gli ulteriori provvedimenti MIT.

Vigilanza, durata della qualifica e rinnovo

La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento.

Per il rinnovo della qualifica, l’istanza deve essere presentata secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019 e, in ogni caso, almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, diffida e revoca

Il decreto disciplina le conseguenze di eventuali violazioni:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata già inflitta la diffida;
  • revoca per reiterate gravi violazioni.

La sospensione è ritirata una volta accertata la rimozione delle irregolarità o carenze. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera al provvedimento di sospensione nei tempi e con le modalità indicate. È prevista la sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti di qualifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013.

In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ad ANSFISA. I relativi provvedimenti sono comunicati anche all’organismo interessato, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Decorrenza e pubblicazione

La nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 2025, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con Decreto Direttoriale n. 25 del 19 marzo 2024. La durata si estende fino al 19 dicembre 2029, coincidente con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 01079 Inspection Rev. 004 rilasciato da ACCREDIA.

Il provvedimento è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Punti principali

Rinnovo della qualifica AsBo a VERICERT S.R.L.

La società VERICERT S.R.L., con sede a Fornace Zarattini (RA), è rinnovata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo, oltre al sottosistema funzionale manutenzione, con riferimento alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Presupposti normativi e istruttori

Il decreto richiama il quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. Il rinnovo si fonda anche sull’avvenuto rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012, attestato con certificato n. 01709 Inspection Rev. 004 del 9 settembre 2025.

Obblighi dell’organismo qualificato

VERICERT S.R.L. deve svolgere le attività secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentate agli atti e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, vanno conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione di MIT e ANSFISA. Inoltre, l’organismo deve comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, variazioni dell’ambito di notifica, richieste delle autorità di vigilanza e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.

Vigilanza, durata e rinnovo

La vigilanza sull’attività è affidata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della qualifica, l’istanza deve essere presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019 almeno due mesi prima della scadenza.

Cause di diffida, sospensione e revoca

In caso di attività difforme dalle disposizioni vigenti, il decreto prevede diffida per i casi meno gravi, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o in caso di precedente diffida, e revoca per reiterate gravi violazioni o per mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione. L’attività è sospesa immediatamente se viene accertata la perdita dei requisiti di qualifica ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013. La sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA impone l’immediata sospensione dell’attività di certificazione e la comunicazione a MIT e ANSFISA.

Decorrenza e pubblicazione

La nuova validità decorre dal 20 dicembre 2025, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e termina il 19 dicembre 2029, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 01079 Inspection Rev. 004. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariaaccreditamento e organismi di valutazionecertificazione e conformitàamministrazione e controlli

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