Sentenza del 08/10/2019 n. 3823 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo a IRES, IRAP, IVA e modello 770 per il 2013, contestando l'omessa o insufficiente motivazione dell'atto e della sentenza, la regolarità della correzione manuale del nome del Presidente del Collegio, l'uso congiunto dei metodi analitico e induttivo, la presunta duplicazione dei ricavi derivanti da fatture e dati dei modelli 770, il mancato riconoscimento delle perdite su crediti e dei relativi costi, nonché la mancata riduzione o disapplicazione delle sanzioni. La società sosteneva inoltre che la documentazione contabile, il bilancio di prova e le scritture prodotte in sede di accertamento con adesione dovessero essere valutati secondo i principi di competenza, prudenza e prevalenza della sostanza sulla forma.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la correzione del nome del Presidente, poiché effettuata dall'estensore e seguita dalla sottoscrizione del Presidente effettivamente componente del Collegio. Ha considerato sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso, in quanto il processo verbale di constatazione era stato allegato e i suoi elementi essenziali erano stati riprodotti e illustrati nell'avviso. È stata ritenuta legittima la procedura di accertamento d'ufficio e induttivo, fondata sugli artt. 39, comma 2, e 41 del DPR 600/1973, nonché l'utilizzo congiunto di elementi analitici e presuntivi. La documentazione contabile prodotta tardivamente è stata giudicata inattendibile, anche perché potenzialmente formata dopo l'avvio della verifica. Non è stata dimostrata la duplicazione dei ricavi e non sono state riconosciute le perdite su crediti, poiché mancavano bilanci e dichiarazioni regolarmente presentati e non risultava provato il corretto periodo di competenza. La richiesta di riduzione o disapplicazione delle sanzioni è stata respinta perché genericamente formulata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, quantificate in 6000 euro.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, DPR 600/1973
"sulla base dei dati e delle notizie, comunque raccolti o venuti a sua conoscenza"
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito d'impresa utilizzando dati acquisiti anche da terzi e presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, fermo restando il divieto di utilizzare elementi irragionevoli o infondati.
Art. 41, DPR 600/1973
L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Ufficio di procedere d'ufficio e di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili, anche se formalmente tenute, quando risultino inattendibili.
Art. 38, comma 3, DPR 600/1973
"presunzioni [...] gravi, precise e concordanti"
Nel particolare regime dell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni cosiddette supersemplici, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Art. 43, DPR 600/1973
La disciplina dei termini di notifica degli accertamenti rileva per stabilire se sia ancora possibile correggere, mediante dichiarazione integrativa, elementi negativi di reddito non dedotti nell'esercizio di competenza.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013
È richiamata in relazione alla possibilità di recuperare costi o perdite non dedotti in precedenti esercizi tramite dichiarazione integrativa, purché siano rispettati i presupposti formali e temporali e siano state regolarmente predisposte le dichiarazioni e la documentazione contabile.
OIC 29
È richiamato dalla contribuente in tema di correzione degli errori contabili, ma il Collegio ne esclude l'utilizzabilità concreta in assenza di bilanci ritualmente predisposti e depositati.
Cassazione, ordinanza n. 10202/2018
"l'obbligo di motivazione puo' essere adempiuto per relationem [...] a condizione che l'avviso ne riproduca il contenuto essenziale"
La motivazione per relationem è valida se il contribuente può conoscere il contenuto essenziale dell'atto richiamato e individuare gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa.
Cassazione, ordinanza n. 17619/2018
"l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato"
Il rinvio a un precedente atto è legittimo quando l'avviso riproduce o rende conoscibili le parti essenziali poste a fondamento dell'accertamento.
Cassazione, sentenza n. 3978/2017
È richiamata sia per la validità dell'accertamento fondato su presunzioni supersemplici in caso di omessa dichiarazione sia per l'onere dell'Amministrazione di produrre in giudizio il documento richiamato quando necessario.
Cassazione, sentenza n. 2872/2017
"il contribuente puo' dolersi [del metodo utilizzato] soltanto se gli deriva un pregiudizio sostanziale"
La scelta del metodo di accertamento rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio sostanziale.
Cassazione, ordinanza n. 26748/2018
"l'Amministrazione finanziaria [...] ha il potere di completare l'accertamento [...] attraverso il ricorso a parametri induttivi"
È legittimo combinare accertamento analitico e induttivo, correggendo singoli elementi sulla base di dati certi e ricostruendo gli ulteriori componenti mediante parametri presuntivi.
Massime di principio
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi espongono il contribuente a un accertamento d'ufficio e induttivo particolarmente ampio, nel quale l'Ufficio può utilizzare dati dell'Anagrafe tributaria, informazioni di terzi e presunzioni anche non qualificate.
- La contabilità prodotta soltanto dopo l'avvio della verifica può essere disattesa se l'Amministrazione motiva specificamente la sua inattendibilità, soprattutto quando mancano dichiarazioni e bilanci ufficialmente presentati.
- L'utilizzo congiunto di metodo analitico e induttivo non è di per sé illegittimo: la contestazione deve dimostrare un concreto errore, come una duplicazione effettiva dei ricavi, mediante documentazione verificabile e riconciliata.
- In caso di omessa dichiarazione, l'onere di provare che il reddito è inferiore o che determinati ricavi sono stati già conteggiati ricade sostanzialmente sul contribuente; prospetti unilaterali, scritture tardive o bilanci di prova hanno forza probatoria limitata.
- Le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio in cui emergono elementi certi e precisi e non possono essere imputate liberamente all'anno fiscalmente più conveniente. La loro deduzione richiede adeguata prova dell'evento, della competenza e della corretta rilevazione contabile.
- I principi di competenza, prudenza e prevalenza della sostanza sulla forma non possono normalmente supplire all'assenza reiterata di bilanci e dichiarazioni regolarmente predisposti e presentati.
- La motivazione per relationem dell'avviso è generalmente valida quando l'atto richiamato è allegato o previamente conosciuto e l'avviso riproduce gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- La richiesta di riduzione o disapplicazione delle sanzioni deve essere specificamente motivata e documentata; una richiesta generica è normalmente destinata al rigetto.
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