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Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 3823 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo a IRES, IRAP, IVA e modello 770 per il 2013, contestando l'omessa o insufficiente motivazione dell'atto e della sentenza, la regolarità della correzione manuale del nome del Presidente del Collegio, l'uso congiunto dei metodi analitico e induttivo, la presunta duplicazione dei ricavi derivanti da fatture e dati dei modelli 770, il mancato riconoscimento delle perdite su crediti e dei relativi costi, nonché la mancata riduzione o disapplicazione delle sanzioni. La società sosteneva inoltre che la documentazione contabile, il bilancio di prova e le scritture prodotte in sede di accertamento con adesione dovessero essere valutati secondo i principi di competenza, prudenza e prevalenza della sostanza sulla forma.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la correzione del nome del Presidente, poiché effettuata dall'estensore e seguita dalla sottoscrizione del Presidente effettivamente componente del Collegio. Ha considerato sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso, in quanto il processo verbale di constatazione era stato allegato e i suoi elementi essenziali erano stati riprodotti e illustrati nell'avviso. È stata ritenuta legittima la procedura di accertamento d'ufficio e induttivo, fondata sugli artt. 39, comma 2, e 41 del DPR 600/1973, nonché l'utilizzo congiunto di elementi analitici e presuntivi. La documentazione contabile prodotta tardivamente è stata giudicata inattendibile, anche perché potenzialmente formata dopo l'avvio della verifica. Non è stata dimostrata la duplicazione dei ricavi e non sono state riconosciute le perdite su crediti, poiché mancavano bilanci e dichiarazioni regolarmente presentati e non risultava provato il corretto periodo di competenza. La richiesta di riduzione o disapplicazione delle sanzioni è stata respinta perché genericamente formulata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, quantificate in 6000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, DPR 600/1973

    "sulla base dei dati e delle notizie, comunque raccolti o venuti a sua conoscenza"

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito d'impresa utilizzando dati acquisiti anche da terzi e presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, fermo restando il divieto di utilizzare elementi irragionevoli o infondati.

  • Art. 41, DPR 600/1973

    L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Ufficio di procedere d'ufficio e di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili, anche se formalmente tenute, quando risultino inattendibili.

  • Art. 38, comma 3, DPR 600/1973

    "presunzioni [...] gravi, precise e concordanti"

    Nel particolare regime dell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni cosiddette supersemplici, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • Art. 43, DPR 600/1973

    La disciplina dei termini di notifica degli accertamenti rileva per stabilire se sia ancora possibile correggere, mediante dichiarazione integrativa, elementi negativi di reddito non dedotti nell'esercizio di competenza.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013

    È richiamata in relazione alla possibilità di recuperare costi o perdite non dedotti in precedenti esercizi tramite dichiarazione integrativa, purché siano rispettati i presupposti formali e temporali e siano state regolarmente predisposte le dichiarazioni e la documentazione contabile.

  • OIC 29

    È richiamato dalla contribuente in tema di correzione degli errori contabili, ma il Collegio ne esclude l'utilizzabilità concreta in assenza di bilanci ritualmente predisposti e depositati.

  • Cassazione, ordinanza n. 10202/2018

    "l'obbligo di motivazione puo' essere adempiuto per relationem [...] a condizione che l'avviso ne riproduca il contenuto essenziale"

    La motivazione per relationem è valida se il contribuente può conoscere il contenuto essenziale dell'atto richiamato e individuare gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa.

  • Cassazione, ordinanza n. 17619/2018

    "l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato"

    Il rinvio a un precedente atto è legittimo quando l'avviso riproduce o rende conoscibili le parti essenziali poste a fondamento dell'accertamento.

  • Cassazione, sentenza n. 3978/2017

    È richiamata sia per la validità dell'accertamento fondato su presunzioni supersemplici in caso di omessa dichiarazione sia per l'onere dell'Amministrazione di produrre in giudizio il documento richiamato quando necessario.

  • Cassazione, sentenza n. 2872/2017

    "il contribuente puo' dolersi [del metodo utilizzato] soltanto se gli deriva un pregiudizio sostanziale"

    La scelta del metodo di accertamento rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio sostanziale.

  • Cassazione, ordinanza n. 26748/2018

    "l'Amministrazione finanziaria [...] ha il potere di completare l'accertamento [...] attraverso il ricorso a parametri induttivi"

    È legittimo combinare accertamento analitico e induttivo, correggendo singoli elementi sulla base di dati certi e ricostruendo gli ulteriori componenti mediante parametri presuntivi.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi espongono il contribuente a un accertamento d'ufficio e induttivo particolarmente ampio, nel quale l'Ufficio può utilizzare dati dell'Anagrafe tributaria, informazioni di terzi e presunzioni anche non qualificate.
  • La contabilità prodotta soltanto dopo l'avvio della verifica può essere disattesa se l'Amministrazione motiva specificamente la sua inattendibilità, soprattutto quando mancano dichiarazioni e bilanci ufficialmente presentati.
  • L'utilizzo congiunto di metodo analitico e induttivo non è di per sé illegittimo: la contestazione deve dimostrare un concreto errore, come una duplicazione effettiva dei ricavi, mediante documentazione verificabile e riconciliata.
  • In caso di omessa dichiarazione, l'onere di provare che il reddito è inferiore o che determinati ricavi sono stati già conteggiati ricade sostanzialmente sul contribuente; prospetti unilaterali, scritture tardive o bilanci di prova hanno forza probatoria limitata.
  • Le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio in cui emergono elementi certi e precisi e non possono essere imputate liberamente all'anno fiscalmente più conveniente. La loro deduzione richiede adeguata prova dell'evento, della competenza e della corretta rilevazione contabile.
  • I principi di competenza, prudenza e prevalenza della sostanza sulla forma non possono normalmente supplire all'assenza reiterata di bilanci e dichiarazioni regolarmente predisposti e presentati.
  • La motivazione per relationem dell'avviso è generalmente valida quando l'atto richiamato è allegato o previamente conosciuto e l'avviso riproduce gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
  • La richiesta di riduzione o disapplicazione delle sanzioni deve essere specificamente motivata e documentata; una richiesta generica è normalmente destinata al rigetto.

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