Cassazione Civile, Sentenza n. 6428/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'apposizione di due canne fumarie, installate da Collazia I s.r.l. sulla facciata interna dell'edificio condominiale; il Condominio ha agito chiedendone l'illegittimità, il ripristino dello stato dei luoghi per tutela del decoro e della sicurezza e il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno valutato - anche mediante acquisizione e valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) proveniente da un diverso procedimento possessorio - che le opere fossero illegittime, lesive del decoro e potenzialmente pericolose, e hanno disposto la rimozione. Collazia ha impugnato in Cassazione domandando l'annullamento per violazione del contraddittorio e delle norme processuali (uso di CTU di altro processo e suo acquisto oltre i termini di istruttoria), per difetto di legittimazione del Condominio e per errata applicazione delle norme sul godimento delle parti comuni (art. 1102 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le valutazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto legittimo che il giudice civile si avvalga di risultati probatori formatisi in altro processo (anche CTU), purché acquisiti nel giudizio e sottoposti, se possibile, al contraddittorio o valutabili come elementi indiziari; ha ritenuto applicabile l'art. 345, comma 3 c.p.c. con riguardo alla produzione di atti formatisi successivamente; ha ritenuto che il Condominio avesse legittimazione ad agire tramite l'amministratore per atti conservativi ex art. 1130 n.4 e art.1131 c.c.; ha confermato che non ricorrevano i limiti dell'art.1102 c.c. tali da consentire l'installazione contestata poiché l'opera alterava il decoro e la destinazione d'uso delle parti comuni. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e Collazia condannata alle spese di legittimità; inoltre è stata rilevata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c., comma 6, n.2
I termini per l'istruttoria sono rilevanti, ma il giudice può comunque avvalersi di accertamenti formatisi in altro processo se i risultati sono acquisiti nel giudizio e non sussistono divieti normativi; la CTU formata altrove può essere valutata come elemento probatorio.
art. 345 c.p.c., comma 3
Consente in appello l'acquisizione di documenti formatisi successivamente all'introduzione del giudizio; rilevanza nel giustificare acquisizioni intervenute dopo i termini di istruttoria in primo grado.
art. 2697 c.c.
Richiama il principio dell'onere della prova; nel caso l'accertamento probatorio è stato ritenuto raggiunto anche tramite la CTU e materiali fotografici.
art. 1130 c.c., n.4
Attribuisce all'amministratore il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni: tale competenza legittima l'amministratore a promuovere azioni per il ripristino.
art. 1131 c.c.
Conferma la rappresentanza dell'amministratore per atti conservativi e la possibilità di agire in giudizio per la tutela delle parti comuni.
art. 1102 c.c.
Limita l'uso della cosa comune: il singolo non può alterare la destinazione o il godimento delle parti comuni in modo da pregiudicare gli altri condomini; l'accertamento del superamento dei limiti rimane questione di merito.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha valutato che non sussistesse omessa pronuncia e che le richieste fossero state esaminate, anche implicitamente, con adeguata motivazione.
art. 360 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (nullità per violazioni processuali e mancanza di motivazione): la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti nei termini dell'art. 360.
art. 24 Cost.; art. 111 Cost., comma 2
art. 24; art. 111, comma 2
Fonti del diritto di difesa e del contraddittorio: la Corte ha ritenuto rispettati i principi, anche considerando la possibilità di valutare elementi formatisi in altro giudizio purché non vi sia divieto normativo.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo: valutato in combinato con i diritti costituzionali; la Corte ha ritenuto compatibile l'utilizzo degli elementi probatori esterni salvo violazioni del contraddittorio.
art. 13 D.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla legge n.228/2012)
art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02, art.1 comma 17 L.228/12
Normativa sul contributo unificato: in caso di ricorso proposto dopo il 30/01/2013 integralmente rigettato sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- Il giudice civile può avvalersi di prove formatesi in altro processo (anche CTU), valutandole come elementi di prova o indizi, purché non vi siano divieti di legge e sia data alle parti la possibilità di contrastarne i risultati; l'apprezzamento della loro efficacia spetta al giudice di merito.
- Documenti o perizie formatisi dopo l'inizio del giudizio possono essere considerati in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ma la parte che li produce deve giustificare la loro formazione successiva; rimane essenziale la motivazione del giudice sulla loro rilevanza.
- L'amministratore condominiale può promuovere azioni giudiziarie per atti conservativi relativi alle parti comuni (art. 1130 n.4 e art.1131 c.c.) senza necessità di mandato espresso dell'assemblea per azioni di ripristino e tutela dell'integrità dell'edificio.
- L'art. 1102 c.c. limita l'uso delle parti comuni: qualsiasi modifica che alteri il decoro, la destinazione o il godimento comune può essere vietata; la valutazione sull'idoneità dell'opera a incidere su tali limiti è questione di fatto e di merito.
- In sede di impugnazione in Cassazione è difficile sindacare l'apprezzamento critico delle prove operato dal giudice di merito; i vizi rituali del processo o di violazione dei diritti di difesa devono essere specificamente dimostrati e non possono fondarsi su un semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- Differenza tra omessa pronuncia e omessa motivazione: l'omessa pronuncia riguarda una domanda rimasta senza decisione; l'omessa motivazione riguarda decisioni assunte senza adeguata giustificazione. In molti casi la corte valuta come implicita la pronuncia su domande strettamente connesse.
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