Cassazione Penale, Ordinanza n. 19291/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale era stato recepito l'accordo intervenuto tra le parti sull'applicazione della pena. Il ricorrente ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena inflittagli, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Dalla motivazione emerge che la doglianza riguardava solo la misura della pena concordata e applicata in appello, non l'illegalità della pena stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. con ratifica dell'accordo sulla pena, non sia consentito al ricorrente contestare in cassazione la misura della pena concordata e applicata, salvo il caso di illegalità della pena, qui non dedotta né ravvisata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
cause che possono dichiararsi senza formalità
consente la declaratoria di inammissibilità manifesta del ricorso senza formalità quando ne ricorrono i presupposti.
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il patteggiamento in appello; l'accordo sulla pena, una volta recepito dal giudice, non è unilateralmente modificabile con ricorso per cassazione, salvo illegalità della pena.
art. 599, comma 4, c.p.p.
richiamato come antecedente sistematico del patteggiamento/concordato in appello, fondato sul potere dispositivo delle parti.
art. 448 c.p.p.
richiamato in relazione al patteggiamento di primo grado e alla preclusione delle censure sulla pena concordata, salvo pena contra legem.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la pena concordata e recepita nella decisione del giudice non può essere impugnata in cassazione per mere censure sull'entità della sanzione, perché il relativo accordo ha natura di negozio processuale liberamente stipulato dalle parti.
- La censura sulla misura della pena nel concordato in appello è ammissibile soltanto se si deduce l'illegalità della pena, cioè una pena contra legem; in mancanza di tale profilo, il ricorso è inammissibile.
- Chi aderisce al patto sulla pena rinuncia alla contestazione dell'imputazione e, una volta che l'accordo sia stato consacrato nella sentenza, non può chiederne unilateralmente la modifica in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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