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Sentenza

Sentenza n. 1962/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n.858/2025, pubblicata in data 19.12.2025, emessa dal Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro, notificata il 17 febbraio 2026 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 29 giugno 2026;

Giustizia amministrativa202601051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 858/2025, passata in giudicato, che aveva liquidato somme relative alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato e il pagamento di complessivi 1.000 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza ottemperanda fino al saldo, con la rivalutazione monetaria richiesta ai sensi della l. 724/1994. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 858/2025, notificata al Ministero il 17 febbraio 2026 e passata in giudicato, e ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto sussistenti i presupposti di rito e di merito per l'ottemperanza, rilevando che la sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre constatato che l'omessa esecuzione non era contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'USR Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento; il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione già percepita dal dipendente pubblico. La ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può predisporre le misure necessarie per assicurare l'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, prima della proposizione del ricorso, concorre nel caso concreto a integrare i presupposti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

    Il TAR ha verificato che il titolo azionato fosse prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    In presenza della dichiarazione di antistatarietà, le spese liquidate sono distratte in favore del difensore della parte vittoriosa.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale.

    Il TAR applica la riduzione dei parametri forensi e ridetermina ulteriormente le spese in considerazione della serialità e della limitata complessità della controversia, nonché delle difficoltà operative rappresentate dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita dall'amministrazione e il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine specifico e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto a quello già stabilito e percepito dall'amministrazione di appartenenza.
  • Nel liquidare le spese in una controversia seriale e priva di difficoltà interpretative o applicative, il giudice può ridurre i compensi anche tenendo conto delle difficoltà operative dell'amministrazione nell'esecuzione dei titoli giudiziali della medesima specie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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