Ordinanza n. 370/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento (o la riduzione) della sanzione emessa da Arera di cui alla deliberazione 324/2024/S/idr del 30.7.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione irrogata dall’ARERA con deliberazione 324/2024/S/idr del 30 luglio 2024
Esito
La controversia
Il Comune di Praia a Mare ha impugnato la sanzione irrogata dall’ARERA, chiedendone l’annullamento o la riduzione. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e, soprattutto, di verificare se permanga l’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito, anche in vista della possibile calendarizzazione dell’udienza entro il quarto trimestre del 2026. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall’ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti e su ogni circostanza potenzialmente incidente sull’attuale interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori rivolti a entrambe le parti. Il Comune deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. L’ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli stessi profili, indicando in particolare eventuali sopravvenienze rilevanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 13 maggio 2026 mediante deposito nelle forme del PAT. Il TAR ha avvertito che il mancato adempimento, in particolare la mancata dichiarazione sulla permanenza dell’interesse, potrà essere valutato quale comportamento processuale idoneo a evidenziare un disinteresse inequivoco alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell’eventuale mancata collaborazione delle parti ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valorizzare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse e di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate dal TAR nell’adozione dell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo disponga un incombente istruttorio diretto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando le eventuali sopravvenienze rilevanti e la necessità di ulteriori attività istruttorie.
- La mancata ottemperanza all’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale dal quale desumere in modo implicito ma inequivoco il sopravvenuto disinteresse alla controversia, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice può richiedere anche all’amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli atti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull’interesse a ricorrere o sull’esito del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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