Cassazione Civile, Ordinanza n. 04308/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 con cui il Comune aveva tassato alcuni terreni della contribuente qualificandoli come aree fabbricabili. La contribuente sosteneva invece che i terreni fossero destinati all’attività agricola da lei svolta e, quindi, dovessero beneficiare del regime agevolato previsto per i terreni agricoli o comunque non fabbricabili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo rilevante la classificazione catastale e affermando che la contribuente, pur avendo provato la qualifica di imprenditrice agricola, non avesse dimostrato l’effettiva destinazione agricola dei terreni. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, da un lato, violazione degli artt. 2 d.lgs. 504/1992, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente attribuito valore decisivo alla classificazione catastale e avesse trascurato il principio secondo cui rileva la destinazione agricola effettiva del fondo; dall’altro, lamentava violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore percettivo/travisamento della prova, perché il giudice di merito avrebbe ignorato la dichiarazione IRAP, il fascicolo aziendale e altri elementi documentali che, a suo dire, provavano la diretta conduzione e utilizzazione agricola dei terreni. Invocava inoltre il principio di non contestazione, ritenendo che il Comune non avesse realmente contestato la conduzione agricola del fondo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui censurava l’errore di diritto della CTR per aver applicato ai terreni il criterio dell’oggettiva rilevanza del dato catastale, criterio che vale per i fabbricati ma non per i terreni. Ha affermato che, ai fini ICI, per i terreni opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 d.lgs. 504/1992: l’art. 2 disciplina la qualificazione dell’area come non fabbricabile in presenza di effettiva utilizzazione agricola, mentre l’art. 9 disciplina il regime agevolativo soggettivo. Ha inoltre escluso che nel caso concreto operasse il principio di non contestazione, poiché l’amministrazione aveva comunque contestato il diritto all’esenzione/agevolazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il dedotto travisamento della prova potesse essere valutato come omesso esame di fatti/documenti decisivi, alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla ricorribilità del travisamento del contenuto oggettivo della prova. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame dei documenti prodotti e della sufficienza probatoria del fascicolo aziendale e della dichiarazione IRAP.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del primo motivo per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale nella qualificazione del terreno ai fini ICI
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la censura di errore percettivo/travisamento della prova; la Corte ne ha riqualificato in sostanza il contenuto come vizio scrutinabile alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per ricondurre il lamentato travisamento/omesso esame di documenti decisivi nell’alveo del vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 115 c.p.c.
richiamato sia come parametro sulla valutazione della prova sia con riferimento al principio di non contestazione; la Corte esclude che nel caso concreto il Comune fosse onerato di ulteriori allegazioni e ammette il sindacato solo nei limiti del travisamento/omesso esame
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l’errata ripartizione dell’onere della prova circa la destinazione agricola dei terreni
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma decisiva: per i terreni individua la nozione di area non fabbricabile/terreno agricolo quando sussistano possesso, conduzione diretta e persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale; non consente di applicare ai terreni il criterio catastale proprio dei fabbricati
art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
disciplinata come disposizione distinta e soggettiva, relativa alle agevolazioni/esenzioni ICI per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con criteri di valore e riduzioni progressive
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per descrivere il contenuto delle difese dell’amministrazione nel processo tributario e i limiti del principio di non contestazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite come rimedio istituzionale del travisamento del contenuto oggettivo della prova quando si tratti di svista sul fatto probatorio in sé
art. 9 d.P.R. n. 503/1999
richiamato per il fascicolo aziendale, utilizzabile come mezzo di prova da sottoporre alla verifica del giudice circa sufficienza, completezza e rilevanza
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
interpretato nel senso che un terreno suscettibile di edificazione può essere considerato agricolo se posseduto e condotto dai soggetti qualificati e se permane l’utilizzazione agricola
art. 9, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
interpretato come fonte del regime agevolato ICI per i terreni condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli, distinto dalla qualificazione del terreno come agricolo/non fabbricabile
Massime di principio
- In tema di ICI, per i terreni il dato catastale non assume valore decisivo come per i fabbricati: occorre distinguere tra qualificazione del bene come non fabbricabile/agricolo ai fini della base imponibile e regime agevolativo soggettivo ai fini dell’imposta concretamente dovuta.
- Un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria può essere trattato come agricolo ai fini ICI solo se ricorrono il possesso da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, la diretta conduzione del fondo e la persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale.
- Il principio di non contestazione nel processo tributario non impone all’amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già posti a base dell’atto impositivo; esso non opera quando, nel caso concreto, la pretesa fiscale e le difese dell’ente abbiano comunque posto in discussione il fatto costitutivo del beneficio invocato dal contribuente.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando riguardi una svista sul fatto probatorio in sé o l’omessa percezione di documenti decisivi, può giustificare il sindacato di legittimità nei limiti consentiti dal sistema delle impugnazioni, con possibile riqualificazione del vizio denunciato.
- Quando il contribuente deduce l’utilizzazione agricola del terreno mediante fascicolo aziendale e dichiarazioni fiscali, il giudice di merito deve verificarne sufficienza, completezza, adeguatezza e rilevanza, senza limitarsi a negarne apoditticamente l’efficacia probatoria.
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