Sentenza del 12/04/2018 n. 1208 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Obbligo di informazione preventiva - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita per garantire debiti tributari e non tributari, lamentando la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. La Corte ha riqualificato la doglianza: pur non essendo necessaria l'intimazione ex art. 50 per procedere all'iscrizione ipotecaria, era comunque necessaria una preventiva comunicazione dell'imminente iscrizione, con concessione di un termine per pagare o presentare osservazioni. Tale comunicazione non è stata provata, neppure mediante le cartelle di pagamento.
La decisione
L'appello di Equitalia è stato accolto solo parzialmente. È stato riconosciuto che l'iscrizione ipotecaria non richiede, come atto dell'espropriazione forzata, la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Tuttavia, l'iscrizione è stata dichiarata nulla limitatamente ai crediti tributari perché non preceduta dalla necessaria comunicazione preventiva e dall'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Per i crediti previdenziali e le sanzioni amministrative è stato confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, spettando la relativa controversia al giudice ordinario. L'importo dell'ipoteca è stato quindi ridotto alla parte non tributaria; le spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di Cassazione, sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
disciplina l'intimazione necessaria per l'avvio dell'esecuzione forzata quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella
La preventiva intimazione non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria, perché l'ipoteca è una misura cautelare autonoma e distinta dall'espropriazione forzata.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili, l'amministrazione deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di pagare o presentare osservazioni; in mancanza, l'iscrizione è nulla.
Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
la giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto i tributi
Le controversie relative a crediti previdenziali, sanzioni amministrative e altri crediti non tributari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 113, comma 1, c.p.c.
il giudice deve applicare la legge
Il giudice può attribuire ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica e applicare la norma corretta, anche quando la parte abbia richiamato una disposizione non applicabile, purché non ampli la domanda.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 156/2015
Ha costituito la base per la compensazione delle spese, ritenuta giustificata dalla reciproca soccombenza.
Articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Sono richiamati quale fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione e al contraddittorio nel procedimento amministrativo che può incidere negativamente sui suoi diritti.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente deve essere preceduta da una comunicazione specifica e preventiva, anche quando non sia necessaria l'intimazione di pagamento prevista per l'esecuzione forzata.
- La comunicazione deve consentire al contribuente di pagare o presentare osservazioni entro un termine congruo; in assenza di prova dell'avvenuta comunicazione, l'iscrizione può essere dichiarata nulla.
- La cartella di pagamento può valere come comunicazione preventiva solo se informa effettivamente il contribuente della futura iscrizione ipotecaria in caso di mancato pagamento; la semplice notifica della cartella non è automaticamente sufficiente.
- La mancata indicazione della norma corretta non impedisce l'accoglimento della contestazione se dai fatti risulta chiaramente che il contribuente lamentava l'assenza del contraddittorio preventivo.
- Quando l'ipoteca garantisce crediti di diversa natura, la giurisdizione deve essere individuata separatamente: il giudice tributario decide sui tributi, mentre il giudice ordinario decide sui crediti previdenziali e sulle sanzioni amministrative.
- L'accertata nullità della procedura per i crediti tributari non comporta necessariamente la cancellazione integrale dell'ipoteca se nella garanzia sono compresi anche crediti non tributari sottratti alla giurisdizione tributaria; può essere disposta una riduzione limitata alla componente tributaria.
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