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Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), identificata con codice procedura 10618, presentata dalla ricorrente in data 20 novembre 2023, relativa al "Progetto definitivo di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di immissione in rete di 12,50 MW e 15,00 MW di storage da realizzarsi nel comune di Mesagne (BR), località Madonna delle Grazie snc e limitatamente alle opere di connessione alla rete anche nel comune di Brindisi (BR)", E per la conseguente condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere espressamente sull'istanza sopra indicata, concludendo il relativo procedimento, Nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006, con conseguente condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della relativa somma.

Giustizia amministrativa202501415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di VIA relativa a un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di VIA presentata il 20 novembre 2023 per un progetto di impianto solare da realizzarsi nei Comuni di Mesagne e Brindisi. Ha dedotto la violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., degli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, perplessità e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a euro 4.738,04 su un totale di euro 9.476,08, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifico l'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, anche quando la Commissione tecnica competente non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non abbia espresso il proprio parere. Nel caso concreto, il progetto era qualificato come opera strategica PNRR, l'avviso pubblico era stato pubblicato il 16 febbraio 2024, il secondo avviso, seguito alle integrazioni, il 23 gennaio 2025, e il termine per le consultazioni era scaduto il 7 febbraio 2025; risultavano inoltre decorsi tutti i termini procedimentali, compresi quelli suppletivi per l'esercizio del potere sostitutivo previsti dall'art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stata inoltre accertata la spettanza automatica del rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, poiché il superamento dei termini procedimentali determina ex lege il diritto dell'operatore economico al rimborso. Il Ministero è stato condannato a pagare euro 4.738,04, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo; esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 23 e ss. d.lgs. 152/2006

    Impongono al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA, anche in presenza di ritardi o omissioni imputabili ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l'avviso pubblico relativo all'istanza di VIA e le consultazioni; nel caso concreto il termine per le consultazioni è decorso senza osservazioni.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Il superamento dei termini di conclusione del procedimento di VIA determina automaticamente il diritto dell'operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il corrispondente obbligo di pagamento del Ministero.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Prevede termini suppletivi connessi all'esercizio del potere sostitutivo; anche tali termini risultavano scaduti nel caso esaminato.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Rileva quale fondamento generale dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della censura relativa all'inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica conserva un obbligo autonomo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando la Commissione tecnica competente non abbia predisposto lo schema di provvedimento o un'amministrazione coinvolta non abbia espresso il proprio parere.
  • I ritardi, le omissioni o le inerzie degli altri soggetti partecipanti al procedimento di VIA non esonerano il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dall'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dalla normativa.
  • Quando siano scaduti i termini ordinari e suppletivi previsti per la conclusione del procedimento di VIA, il silenzio dell'amministrazione procedente è illegittimo e il giudice può ordinarle, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
  • Il superamento dei termini di conclusione del procedimento di VIA fa sorgere automaticamente, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto dell'operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il corrispondente obbligo del Ministero al pagamento.
  • Il rimborso dei diritti di istruttoria costituisce un debito di valuta: sono dovuti gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, mentre non spetta la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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