Ordinanza n. 1861/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del 25 settembre 2025, n. 5745, con cui la Città di Torino ha chiuso senza esito la procedura per l’assegnazione dell'impianto sportivo, sito in via Paolo Thaon di Revel, 10; - dei verbali delle sedute della Commissione istituita a norma della delibera della Giunta comunale di Torino n. 691/2023 del 9 e del 16 settembre 2025; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati; e, in subordine, di ordinare, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., all’Amministrazione di procedere a nuova valutazione e a nuova determinazione sulla richiesta della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha chiuso senza esito la procedura per l’assegnazione di un impianto sportivo comunale e verbali della commissione di gara
Esito
La controversia
L’associazione sportiva ha impugnato la chiusura senza esito della procedura per l’assegnazione dell’impianto sportivo di via Paolo Thaon di Revel, 10, nonché i verbali delle sedute della commissione del 9 e 16 settembre 2025. Dopo la dichiarazione di irricevibilità di una precedente istanza formulata ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ha chiesto in via istruttoria l’acquisizione dell’intera documentazione amministrativa della procedura, in particolare delle offerte tecniche ed economiche delle altre concorrenti, ritenendola necessaria per la difesa e per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR accoglie l’istanza istruttoria, ritenendo la documentazione richiesta essenziale anche ai fini della decisione. Dispone che il Comune di Torino depositi entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza tutta la documentazione amministrativa della procedura, oscurando le parti che, a suo giudizio, contengano segreti commerciali o aziendali delle concorrenti. Il bilanciamento tra l’esigenza istruttoria e la tutela dei segreti delle offerenti è quindi rimesso al Comune in sede di deposito. Spese della fase riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
a seguito della dichiarazione di irricevibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a. la ricorrente ha nuovamente formulato una domanda istruttoria volta a ottenere «tutta la documentazione amministrativa relativa al procedimento di gara e, in particolare, delle offerte economiche e tecniche complete delle concorrenti a.s.d. Kappadue e a.s.d. Amici dello Sport»;
Il riferimento descrive la precedente istanza di accesso dichiarata irricevibile; l’ordinanza non decide nuovamente l’azione ex art. 116 c.p.a., ma dispone l’acquisizione documentale nell’ambito dell’istruttoria del giudizio.
art. 34 c.p.a.
e, in subordine, di ordinare, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., all’Amministrazione di procedere a nuova valutazione e a nuova determinazione sulla richiesta della ricorrente;
La disposizione è richiamata nella domanda subordinata di nuova valutazione amministrativa, ma l’ordinanza non la esamina né decide nel merito tale domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 1567/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 15223/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 5304/2026 - Napoli, Sezione 6
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 5305/2026 - Napoli, Sezione 6
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 1268/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 1270/2026 - Brescia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →