Sentenza del 20/04/2016 n. 7898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior valore venale del terreno e, conseguentemente, una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, ha dedotto: la carenza di motivazione dell'avviso e la mancata allegazione dell'atto comparativo e delle stime OMI; l'omessa o insufficiente valutazione degli elementi che dimostravano la congruità del prezzo dichiarato; nonché la mancata considerazione delle stime comunali ai fini ICI, ritenute conformi al valore contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, in linea di principio, la motivazione per relationem dell'avviso quando l'atto richiama documenti esterni allegandoli oppure riproducendone il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di comprendere i criteri dell'accertamento e difendersi. Nel caso concreto, inoltre, la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dell'avviso, impedendo alla Corte di verificarne l'eventuale insufficienza. La Corte ha ritenuto adeguati i criteri utilizzati dall'Ufficio e dal giudice di merito, fondati anche su una compravendita comparabile e su valori medi di terreni edificabili nella provincia. Le censure sulla congruità del valore sono state considerate richieste di una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre esclusa l'efficacia vincolante delle stime comunali ai fini ICI, poiché riferite a un tributo diverso, con presupposti, struttura e criteri di determinazione differenti. C.S. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2
"valore venale in comune commercio"
Nella determinazione del valore imponibile di un immobile l'Amministrazione deve considerare la natura, la consistenza e l'ubicazione del bene, nonché trasferimenti, avvenuti nei tre anni precedenti, relativi a immobili con caratteristiche e condizioni analoghe.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
La norma disciplina i criteri utilizzabili per la rettifica del valore dichiarato negli atti immobiliari; tali criteri possono essere supportati da dati comparativi e da elementi valutativi ritenuti attendibili.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso può essere assolto anche mediante la riproduzione del loro contenuto essenziale, purché siano individuabili gli elementi necessari a comprendere la motivazione e a consentire la difesa del contribuente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Gli atti tributari devono essere motivati. La motivazione può avvenire per relationem mediante il richiamo ad altri atti o documenti, se questi sono allegati oppure se il loro contenuto essenziale è riportato nell'atto notificato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione consente di denunciare, tra l'altro, violazioni di legge e vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma, ma non permette una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, principio di autosufficienza del ricorso
Chi ricorre in cassazione deve riportare o indicare specificamente gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la censura. La mancata trascrizione dell'avviso può impedire il controllo sulla sua motivazione.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare può essere motivato richiamando atti comparativi, dati OMI o altri documenti senza allegarli integralmente, purché ne riporti il contenuto essenziale e indichi criteri sufficientemente comprensibili per consentire la difesa.
- L'Amministrazione deve comunque indicare criteri e dati idonei a collegare il maggior valore accertato alle caratteristiche concrete dell'immobile; il contribuente può contestare specificamente comparabilità, ubicazione, natura, consistenza e condizioni dei beni utilizzati come riferimento.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione della congruità del prezzo o dell'attendibilità delle prove, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti secondo i limiti del giudizio di legittimità.
- Le stime comunali utilizzate per l'ICI o per altri tributi non vincolano automaticamente l'accertamento dell'imposta di registro, perché i diversi tributi possono avere presupposti, finalità e criteri di determinazione differenti.
- Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o riprodurre in modo adeguato il contenuto dell'atto tributario contestato; altrimenti la Corte potrebbe non essere in grado di verificare la denunciata carenza di motivazione.
- La comparazione con una compravendita di un bene similare può giustificare il maggior valore anche se esistono differenze urbanistiche o di altra natura, purché il giudice spieghi logicamente perché tali differenze non escludano l'attendibilità del confronto.
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