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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13297/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello del 29/05/2024 deducendo nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per difetto di vocatio in ius. Sostiene che, dopo la nomina di un nuovo difensore (27/05/2020), aveva indicato come proprio domicilio Comiso, via Pietro Micca 88 (stessa indicazione nella richiesta di giudizio abbreviato, nella sentenza di primo grado e nell'atto di appello), pertanto la notificazione presso il domicilio eletto in precedenza nello studio dell'avv. Daniele Drago sarebbe nulla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'indicazione di un diverso domicilio nell'atto di nomina del nuovo difensore e negli altri atti non costituisca automaticamente una nuova elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 161-162 c.p.p., in assenza di una manifestazione di volontà chiara, formale e non equivoca. Ne consegue che l'elezione di domicilio effettuata presso lo studio del precedente difensore permaneva e la notificazione ivi eseguita è valida. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 162 c.p.p.

    il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'elezione/dichiarazione di domicilio richiede una comunicazione formale, non equivoca e idonea a rendere certa la volontà dell'imputato; indicazioni informali o ambigue (es. indicazione di residenza nell'atto di nomina del difensore) non sono sufficienti a costituire nuova elezione.

  • art. 161 c.p.p.

    Richiama l'avvertimento che deve precedere l'elezione/dichiarazione di domicilio e conferma che l'elezione è una scelta consapevole che produce effetti processuali finché non sia espressamente e ritualmene revocata.

  • art. 157 c.p.p.

    La Corte richiama che la scelta di domicilio è una scelta tra i luoghi indicati dall'art.157 c.p.p. e richiede consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta.

Massime di principio

  • L'elezione o la dichiarazione di domicilio ha efficacia solo se espressa in modo formale e non equivoco secondo le modalità previste dall'art.162 c.p.p.; semplici indicazioni di residenza o domicilio in altri atti non valgono come nuova elezione.
  • La nomina di un nuovo difensore non comporta automaticamente la revoca dell'elezione di domicilio precedentemente effettuata; l'elezione resta valida finché non sia espressamente e ritualmente revocata o modificata.
  • Per evitare problemi di notificazione, ogni variazione di domicilio deve essere comunicata esplicitamente all'autorità procedente con le forme previste (verbale, raccomandata con sottoscrizione autenticata o tramite difensore nei modi previsti).
  • Se si intende che la notificazione avvenga presso il nuovo difensore, occorre un'elezione di domicilio chiara e formale presso il nuovo studio; indicazioni ambigue possono portare alla validità delle notifiche presso il domicilio precedente.
  • In caso di contestazione della notifica, i giudici valutano la presenza di una manifestazione di volontà oggettiva e certa: se mancante, la notifica effettuata al domicilio precedentemente eletto è considerata valida.

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