Sentenza del 20/06/2019 n. 3750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Prova documentale - Copie fotostatiche - Conformità all'originale - Disconoscimento - Contestazioni generiche - Non bastano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa documentazione prodotta in copia è stata ritenuta dotata della stessa efficacia probatoria dell’originale, poiché la conformità non era stata validamente disconosciuta con una contestazione specifica. Ne consegue che le copie delle relate di notifica potevano essere utilizzate per provare le notifiche delle cartelle di pagamento. Il ricorso o la contestazione del contribuente è stata quindi respinta sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la documentazione prodotta in copia non potesse dimostrare adeguatamente l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, presumibilmente perché non conforme agli originali. La questione riguardava l’onere di disconoscere espressamente e specificamente la conformità delle copie agli originali ai sensi dell’art. 2719 c.c. La Corte ha chiarito che non sono necessarie formule sacramentali, ma occorre una contestazione chiara, puntuale e inequivoca; non sono sufficienti contestazioni generiche, complessive o meramente assertive.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
La copia fotostatica acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale quando la parte contro cui è prodotta non ne disconosce espressamente la conformità. Il disconoscimento non richiede formule predeterminate, ma deve essere chiaro, specifico e idoneo a individuare concretamente i profili di difformità o di genuinità contestati.
Massime di principio
- Chi intende contestare una copia documentale deve negarne la conformità all’originale in modo specifico e inequivoco, indicando possibilmente quali elementi siano falsi, alterati o difformi.
- Una contestazione generica del tipo "si disconosce tutta la documentazione" o "le copie non sono valide" normalmente non è sufficiente a ridurre l’efficacia probatoria della copia.
- In assenza di un valido disconoscimento, la copia fotostatica può essere valutata come avente la stessa efficacia probatoria dell’originale.
- Nel processo tributario, quando l’ente produce copie di relate o altri atti notificatori, il contribuente deve contestare tempestivamente e puntualmente la conformità delle copie se intende impedirne l’utilizzo probatorio.
- La regola riguarda la conformità della copia all’originale e non sostituisce eventuali contestazioni autonome relative al contenuto dell’atto, alla regolarità della notifica o alla sua effettiva esecuzione.
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