Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 3750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Prova documentale - Copie fotostatiche - Conformità all'originale - Disconoscimento - Contestazioni generiche - Non bastano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La documentazione prodotta in copia è stata ritenuta dotata della stessa efficacia probatoria dell’originale, poiché la conformità non era stata validamente disconosciuta con una contestazione specifica. Ne consegue che le copie delle relate di notifica potevano essere utilizzate per provare le notifiche delle cartelle di pagamento. Il ricorso o la contestazione del contribuente è stata quindi respinta sotto questo profilo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la documentazione prodotta in copia non potesse dimostrare adeguatamente l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, presumibilmente perché non conforme agli originali. La questione riguardava l’onere di disconoscere espressamente e specificamente la conformità delle copie agli originali ai sensi dell’art. 2719 c.c. La Corte ha chiarito che non sono necessarie formule sacramentali, ma occorre una contestazione chiara, puntuale e inequivoca; non sono sufficienti contestazioni generiche, complessive o meramente assertive.

Norme richiamate

  • Art. 2719 del codice civile

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

    La copia fotostatica acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale quando la parte contro cui è prodotta non ne disconosce espressamente la conformità. Il disconoscimento non richiede formule predeterminate, ma deve essere chiaro, specifico e idoneo a individuare concretamente i profili di difformità o di genuinità contestati.

Massime di principio

  • Chi intende contestare una copia documentale deve negarne la conformità all’originale in modo specifico e inequivoco, indicando possibilmente quali elementi siano falsi, alterati o difformi.
  • Una contestazione generica del tipo "si disconosce tutta la documentazione" o "le copie non sono valide" normalmente non è sufficiente a ridurre l’efficacia probatoria della copia.
  • In assenza di un valido disconoscimento, la copia fotostatica può essere valutata come avente la stessa efficacia probatoria dell’originale.
  • Nel processo tributario, quando l’ente produce copie di relate o altri atti notificatori, il contribuente deve contestare tempestivamente e puntualmente la conformità delle copie se intende impedirne l’utilizzo probatorio.
  • La regola riguarda la conformità della copia all’originale e non sostituisce eventuali contestazioni autonome relative al contenuto dell’atto, alla regolarità della notifica o alla sua effettiva esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.