Cassazione Penale, Sentenza n. 10941/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.). Il ricorrente ha censurato: 1) la gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni su cui si è basato il Tribunale non lo vedevano protagonista, erano generiche e prive di riscontri individualizzanti; 2) la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, fuga, reiterazione), lamentando l'omessa indicazione del termine ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p. e la mancata considerazione di misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico); 3) la presunta incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui presuma l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli indiziati di 416‑bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del giudice di merito secondo cui sussiste la gravità indiziaria, fondata sulla precedente condanna definitiva del ricorrente per 416‑bis e sulle intercettazioni (anche tra terzi) da cui emergono elementi indicativi della perdurante partecipazione del Vattiato al sodalizio (assicurazioni ricevute in carcere, colloqui post‑scarcerazione con il genero Stagno su introiti delle piazze di spaccio, programmi di gestione di settori illeciti, ecc.). La Corte ha inoltre condiviso la valutazione concreta delle esigenze cautelari (probatorie, di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione della reiterazione), ritenendo la custodia in carcere l'unica misura idonea. Ha dichiarato inammissibile la censura di incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale che ne ha già confermato la legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Il reato di associazione di tipo mafioso è stato ritenuto integrato dalla perdurante appartenenza del ricorrente al sodalizio; non è necessario che il soggetto compia specifici atti esecutivi, basta il riconoscimento o l'assunzione di un ruolo stabile nell'organizzazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione iuris et de iure di adeguatezza della custodia in carcere per gli indiziati del delitto di cui all'art. 416‑bis è operativa; il Tribunale ha però valutato anche le esigenze concrete di cui all'art. 274 c.p.p., confermando che nel caso specifico la custodia è necessaria.
art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
Le esigenze cautelari invocate (lett. a, b, c) — inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione — sono state ritenute sussistenti e non fronteggiabili con misure meno afflittive.
art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
L'obbligo di indicare il termine quando le esigenze cautelari riguardano l'inquinamento probatorio non è tassativo ove concorrano altresì altre esigenze cautelari; il Tribunale non ha quindi violato la norma omettendo l'indicazione del termine.
art. 4‑bis Ord. pen.
Richiamata in relazione ai precedenti argomenti giurisprudenziali (permessi premio e regimi ostativi) per distinguere il diverso contesto della fase cautelare rispetto a quella esecutiva.
Cost. ord. n. 136 del 2017 (Corte costituzionale)
«l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi ... un’esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità»
La Corte ha già ritenuto manifestamente infondate le censure costituzionali sulla presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per i reati di tipo mafioso; la ratio è nella peculiare pericolosità sociale e strutturale del vincolo mafioso.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 2 e art. 5)
Richiamati dal ricorrente nel censurare l'art. 275 c.p.p.; la Corte di Cassazione non ha ritenuto questi riferimenti idonei a incidere sulla decisione, ritenendo già affrontata la questione dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.
Massime di principio
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte probatoria diretta anche nei confronti di un indagato, purché il giudice di merito ne dia una valutazione logica e coerente (criterio di linearità logica).
- Una precedente condanna definitiva per lo stesso tipo di associazione rafforza la gravità indiziaria in sede cautelare e può combinarsi con nuovi elementi (intercettazioni, ruoli riconosciuti) per fondare la custodia in carcere.
- Per i reati di associazione mafiosa il legislatore e la giurisprudenza riconoscono una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); le censure costituzionali contro tale presunzione sono difficilmente accolte, salvo specifiche e gravi attestazioni di sproporzione.
- La misura cautelare deve essere motivata sulle esigenze concrete e attuali (inquinamento probatorio, fuga, reiterazione); l'omessa indicazione del termine richiesto dall'art. 292 c.p.p. non è necessariamente viziante se sussistono combinazioni di esigenze cautelari diverse dall'inquinamento probatorio da sola.
- Le misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico) devono essere valutate rispetto alla concreta efficacia nel caso specifico: quando il rischio di mantenimento dei legami associativi è alto, il giudice può ritenere adeguata solo la custodia in carcere.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure che si limitano a una diversa interpretazione delle intercettazioni o degli elementi di fatto incontrano il limite del sindacato sulla valutazione di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
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