Sentenza del 22/05/2017 n. 2257 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INDAGINI BANCARIE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE - Versamenti in contanti - Presunzione di reddito - Onere probatorio - Analiticità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di imponibilità dei versamenti bancari non è stata superata, poiché è mancata una dimostrazione precisa, dettagliata e documentale della non tassabilità delle somme. Di conseguenza, le somme contestate sono rimaste assoggettate a tassazione come redditi non dichiarati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione della presunzione legale secondo cui i versamenti sui conti correnti utilizzati per l’attività professionale costituiscono redditi imponibili non dichiarati. Il contribuente sosteneva, o avrebbe dovuto dimostrare, che le somme derivavano da giacenze pregresse, redditi già tassati, somme non imponibili o comunque da causali estranee all’attività professionale. Tale dimostrazione doveva essere analitica, puntuale e supportata da documentazione idonea. Le semplici dichiarazioni di terzi sono considerate sufficienti a superare la presunzione solo quando risultano inserite in verbali ispettivi o in atti pubblici redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e delle presunzioni bancarie, generalmente riconducibile agli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972
Quando l’Amministrazione dimostra il collegamento dei conti correnti con l’attività professionale o d’impresa, i versamenti possono essere presunti come ricavi o compensi imponibili non dichiarati. Spetta al contribuente fornire una prova analitica e documentale contraria.
Massime di principio
- La presunzione derivante dalle indagini bancarie può essere superata solo dimostrando, per ciascuna operazione contestata, la provenienza e la natura non imponibile della somma.
- Non è sufficiente affermare genericamente che i versamenti derivano da risparmi, giacenze pregresse, redditi già tassati o prestiti: occorrono documenti, date, importi e collegamenti bancari coerenti.
- Il contribuente deve ricostruire analiticamente i movimenti contestati e fornire una giustificazione individuale per ogni versamento, evitando spiegazioni cumulative o generiche.
- Le dichiarazioni di terzi hanno maggiore efficacia probatoria se formalizzate in verbali ispettivi o atti pubblici redatti da pubblici ufficiali; dichiarazioni private non adeguatamente documentate possono non essere sufficienti.
- La contestazione è più difficile quando i conti risultano effettivamente utilizzati nell’attività professionale, poiché in tale caso opera pienamente la presunzione di riferibilità dei versamenti all’attività imponibile.
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