Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-682/21

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 13 March 2024. — ClientEarth AISBL and Päivi Leino-Sandberg v Council of the European Union. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Opinion of the Council’s legal service regarding a proposal by the Commission concerning an amendment of Regulation (EC) No 1367/2006 and regarding advice issued by the Aarhus Committee – Partial refusal to grant access – Exception relating to the protection of legal advice – Legal opinions that are particularly sensitive in nature or have a particularly wide scope going beyond the context of the legislative process in question – Exception relating to the protection of the decision-making process – Exception relating to the protection of the public interest regarding international relations – Overriding public interest. — Joined Cases T-682/21 and T-683/21

Giurisprudenza europea62021TJ0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso di ClientEarth e della sig.ra Leino-Sandberg contro il Consiglio. Ha ritenuto illegittimo il diniego parziale di accesso al documento 8721/21, un parere del servizio giuridico sul progetto di modifica del regolamento di Aarhus, perché le eccezioni invocate non erano state dimostrate in modo sufficiente. La sentenza ribadisce il principio di ampia trasparenza dei pareri legali nel contesto legislativo, salvo circostanze davvero eccezionali e adeguatamente motivate.

Accesso ai documenti: annullamento del diniego parziale del Consiglio su un parere del servizio giuridico relativo alla riforma del regolamento di Aarhus, per errata applicazione delle eccezioni su consulenza legale, processo decisionale e relazioni internazionali

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse legittimamente negare l’accesso parziale a un parere del proprio servizio giuridico relativo a una proposta legislativa di modifica del regolamento di Aarhus invocando: (i) la tutela del parere legale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001; (ii) la tutela del processo decisionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3; (iii) la tutela dell’interesse pubblico nelle relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino; e, in subordine, se dovesse essere concesso un accesso più ampio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6.

Principio di diritto

La Corte ha annullato il diniego parziale di accesso perché il Consiglio non ha dimostrato, con motivazione sufficientemente specifica e concreta, che il parere del servizio giuridico rientrasse in una delle ipotesi eccezionali idonee a giustificare il rifiuto: il documento, pur essendo un parere legale in un procedimento legislativo, non era di natura particolarmente sensibile né aveva una portata particolarmente ampia oltre quel procedimento; inoltre, al momento delle decisioni contestate il processo decisionale era sostanzialmente chiuso e non risultava provato un rischio specifico per le relazioni internazionali. In presenza di un parere legale relativo a un procedimento legislativo, prevale in linea di principio l’accesso, salvo prova rigorosa di un rischio concreto e non ipotetico.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Convenzione di Aarhus
  • Articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Convenzione di Aarhus
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1767

Accesso ai documenti: parere del servizio giuridico del Consiglio sulla modifica del regolamento di Aarhus

La pronuncia riguarda due ricorsi riuniti proposti da ClientEarth AISBL e dalla sig.ra Päivi Leino-Sandberg avverso il diniego parziale di accesso al documento 8721/21 del Consiglio, contenente un parere del servizio giuridico sulla proposta della Commissione di modifica del regolamento di Aarhus. Il Tribunale valuta la corretta applicazione delle eccezioni del regolamento n. 1049/2001 in materia di trasparenza documentale.

Contesto normativo e fattuale

Il Consiglio aveva approvato la Convenzione di Aarhus, che impone obblighi di accesso alla giustizia in materia ambientale, e l’Unione aveva dato attuazione a tali obblighi con il regolamento n. 1367/2006. In seguito alla constatazione di non conformità da parte dell’Aarhus Committee, la Commissione aveva presentato una proposta di modifica del regolamento. Il servizio giuridico del Consiglio aveva quindi redatto un parere interno su tale proposta e sull’avviso dell’Aarhus Committee del 12 febbraio 2021.

Gli accessi richiesti il 20 maggio 2021 erano stati accolti solo in parte; il Consiglio, con decisioni del 9 agosto 2021, aveva ulteriormente ampliato l’accesso, ma continuava a negarne una parte sulla base di tre eccezioni del regolamento n. 1049/2001: protezione del parere legale, del processo decisionale e dell’interesse pubblico nelle relazioni internazionali.

Questioni sottoposte al Tribunale

I ricorrenti deducevano, in sostanza, quattro motivi:

  • errata applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del parere legale ex articolo 4, paragrafo 2;
  • errata applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale ex articolo 4, paragrafo 3;
  • manifest error nell’applicazione dell’eccezione relativa alle relazioni internazionali ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino;
  • in subordine, violazione dell’obbligo di concedere un accesso più ampio ex articolo 4, paragrafo 6.

Normativa e criteri interpretativi richiamati

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’eccezione per la tutela del parere legale deve essere esaminata in tre fasi:

  • il documento deve effettivamente contenere un parere giuridico;
  • la divulgazione deve essere idonea a ledere l’interesse dell’istituzione a ricevere consulenze franche, obiettive e complete;
  • occorre verificare se esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Per i pareri del servizio giuridico nel contesto legislativo, la regola di base è la trasparenza, ma la divulgazione può essere rifiutata solo se il parere è di natura particolarmente sensibile o ha una portata particolarmente ampia oltre il procedimento considerato.

Valutazione del Tribunale sull’eccezione relativa al parere legale

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il documento non sarebbe un vero parere legale: il suo contenuto rispondeva a questioni di diritto poste nell’ambito del procedimento legislativo e quindi rientrava nella nozione di legal advice. Tuttavia, la Corte rileva che il Consiglio non ha dimostrato che il documento fosse particolarmente sensibile.

In particolare:

  • il contesto politico-giuridico controverso non basta, da solo, a rendere sensibile il parere;
  • il Consiglio si era limitato a evocare un rischio generico di pressioni esterne, senza indicare un rischio concreto, specifico e prevedibile;
  • l’eventualità di contenziosi futuri non bastava, senza spiegare in che modo la divulgazione avrebbe compromesso la difesa del Consiglio.

Il Tribunale esclude anche che il documento avesse una portata particolarmente ampia oltre il procedimento legislativo: il Consiglio si era limitato a richiamare possibili effetti su future iniziative della Commissione in materia ambientale, senza dimostrare un reale superamento del perimetro della proposta in discussione. Ne consegue l’errore di valutazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2.

Valutazione sull’eccezione relativa al processo decisionale

Quanto all’articolo 4, paragrafo 3, il Tribunale osserva che tale eccezione protegge lo spazio di deliberazione durante un procedimento ancora pendente. Nel caso concreto, però, al momento delle decisioni contestate il Consiglio aveva già adottato la propria posizione e nel trilogo era stata raggiunta un’intesa provvisoria, successivamente approvata. Pur non essendosi ancora concluso formalmente il procedimento legislativo, il processo decisionale rilevante era da considerarsi chiuso. Pertanto, il Consiglio non poteva più invocare legittimamente questa eccezione.

Valutazione sull’eccezione relativa alle relazioni internazionali

Il Tribunale respinge anche il diniego fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino. Il Consiglio sosteneva che la divulgazione avrebbe indebolito la posizione dell’Unione nell’ambito della Convenzione di Aarhus, ma il Tribunale ricorda che occorre dimostrare un rischio specifico, reale e non ipotetico.

Nel caso di specie:

  • il semplice collegamento tra il documento e un negoziato internazionale non basta;
  • le divergenze interpretative emerse in un procedimento legislativo sono fisiologiche e non equivalgono, di per sé, a una compromissione della posizione esterna dell’Unione;
  • l’Aarhus Committee aveva già raccomandato l’approvazione della modifica, e il documento non risultava esprimere un vero parere negativo sulla proposta.

Il Consiglio, quindi, non aveva fornito una motivazione adeguata sul pregiudizio alle relazioni internazionali.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale accoglie i primi tre motivi e annulla le decisioni SGS 21/2869 e SGS 21/2870 del 9 agosto 2021, senza esaminare il quarto motivo, ritenuto subordinato. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in materia di accesso ai documenti, i pareri del servizio giuridico dell’istituzione resi nel quadro di un procedimento legislativo devono, in linea di principio, essere divulgati. Il rifiuto è possibile solo se l’istituzione dimostra in modo specifico e concreto che il parere è eccezionalmente sensibile o eccede il contesto del procedimento, oppure che la sua divulgazione arrecherebbe un pregiudizio reale e non ipotetico a un interesse tutelato da una delle eccezioni del regolamento n. 1049/2001.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza istituzionalediritto ambientaleprocedimento legislativo dell’unione europearelazioni internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.