Tribunale, Sentenza T-531/21
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 13 March 2024. — QN v European Commission. — Civil service – Officials – Promotion – 2020 promotion exercise – Decision not to promote the applicant – Article 45 of the Staff Regulations – Consideration of comparative merits – Equal treatment – Manifest error of assessment – Obligation to state reasons – Liability. — Case T-531/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario della Commissione contro la mancata promozione nel 2020. Ha ritenuto che la valutazione comparativa dei meriti fosse stata effettuata nel rispetto dell’articolo 45 dello Statuto, che la motivazione fosse sufficiente e che non fossero provati né errori manifesti né violazioni della parità di trattamento o dell’imparzialità. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata rigettata per il suo stretto collegamento con la domanda di annullamento, a sua volta infondata.
Impugnazione del mancato avanzamento a promozione di un funzionario della Commissione: legittimità della valutazione comparativa dei meriti ex articolo 45 dello Statuto, obbligo di motivazione e domanda risarcitoria
La questione giuridica
Se la Commissione abbia violato l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari e le disposizioni applicative interne considerando i meriti comparativi sulla base della scheda di valutazione 2019 e di altri elementi; se la procedura abbia leso il principio di parità di trattamento, l’obbligo di obiettività e imparzialità e sia viziata da errori manifesti di valutazione; se la decisione di non promozione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 25 dello Statuto; e, in caso di illegittimità, se spettasse il risarcimento del danno non patrimoniale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, in una procedura di promozione ex articolo 45 dello Statuto, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nella comparazione dei meriti, potendo considerare non solo le relazioni di valutazione ma anche, in base al testo statutario, l’uso delle lingue e il livello delle responsabilità esercitate. In mancanza di prova di una violazione del principio di parità di trattamento, di un difetto di obiettività/imparzialità o di un errore manifesto di valutazione, e poiché la decisione impugnata, letta insieme al rigetto della reclamo, conteneva elementi sufficienti a far comprendere le ragioni della non promozione, il ricorso è stato respinto; di conseguenza, è stata respinta anche la domanda risarcitoria fondata sulla medesima asserita illegittimità.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013
- Articolo 4, paragrafo 2, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Mancata promozione di un funzionario della Commissione nel 2020
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione contro la decisione di non inserirlo nell’elenco dei promossi nella tornata di promozioni 2020. Il Tribunale esamina anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla medesima decisione e dal contesto lavorativo riferito dal ricorrente.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, funzionario della Commissione in grado AD 8 e in servizio presso la DG Taxation and Customs Union, aveva ricevuto nel 2020 la relazione di valutazione 2019, considerata soddisfacente ma con bisogno di miglioramento. Dopo il rigetto del suo appello interno contro tale relazione e della successiva reclamazione ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, egli ha impugnato anche la relazione di valutazione dinanzi al Tribunale; tale causa è stata respinta con sentenza del 14 settembre 2022 e l’impugnazione è stata poi respinta con ordinanza della Corte di giustizia del 22 giugno 2023.
Per la promozione 2020, il nome del ricorrente non figurava nell’elenco dei funzionari ammissibili all’avanzamento di carriera. La questione è stata esaminata da un gruppo di lavoro e poi dal Joint Promotion Committee, che non ha proposto la promozione del ricorrente. La decisione definitiva di non promuoverlo è stata adottata e successivamente confermata dal rigetto del reclamo amministrativo.
Domande e motivi dedotti
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di non promozione e, se necessario, della decisione di rigetto del reclamo, oltre al risarcimento del danno morale. I motivi principali vertevano su:
- violazione dell’articolo 45 dello Statuto e delle regole applicative interne, perché la promozione si sarebbe fondata su una relazione di valutazione asseritamente illegittima;
- violazione del principio di parità di trattamento, di obiettività e imparzialità, e presenza di errori manifesti nella comparazione dei meriti;
- insufficienza della motivazione, anche in rapporto ai documenti interni e alle informazioni sulle valutazioni degli altri candidati.
Normativa e quadro giurisprudenziale rilevante
Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, che prevede la promozione esclusivamente per selezione, sulla base della comparazione dei meriti, tenendo conto delle relazioni dei funzionari, dell’uso delle lingue nell’esercizio delle funzioni e del livello delle responsabilità esercitate. Vengono inoltre richiamati l’articolo 296 TFUE e l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto in materia di obbligo di motivazione, nonché l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali quanto all’obiettività e imparzialità dell’azione amministrativa.
Quanto alle regole interne, sono citati l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 del nuovo Statuto. Il Tribunale richiama anche la propria giurisprudenza sul vasto margine discrezionale dell’amministrazione nelle promozioni e sul controllo giurisdizionale limitato all’errore manifesto.
Valutazione del Tribunale sul primo motivo
Il primo motivo viene respinto. Il Tribunale osserva anzitutto che la relazione di valutazione 2019 era divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza della Corte di giustizia del 22 giugno 2023 e che nessuna delle irregolarità invocate dal ricorrente era stata accertata. Di conseguenza, le censure contro la procedura di promozione basate sull’asserita illegittimità di quella relazione non potevano più essere accolte.
Inoltre, il Tribunale chiarisce che l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto consente espressamente di prendere in considerazione, oltre alle relazioni di valutazione, anche l’uso delle lingue e il livello delle responsabilità. Questi elementi non sono quindi estranei alla comparazione dei meriti. Né è stato dimostrato che la Commissione abbia preso in considerazione elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalla norma.
Parità di trattamento, obiettività e imparzialità
Il secondo motivo è respinto in tutte le sue parti. Quanto alla parità di trattamento, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato di essere stato trattato in modo diverso rispetto ad altri funzionari in situazione comparabile, né di essere stato trattato allo stesso modo di funzionari in situazione diversa senza giustificazione oggettiva. Le obiezioni sulla mancanza di obiettivi nella relazione, sulla rappresentanza del funzionario nelle riunioni e sulla mancata trasmissione dei verbali non sono state ritenute idonee a far emergere una violazione del principio.
Quanto all’obiettività e imparzialità, il Tribunale ricorda che le contestazioni relative al reporting officer e all’appeal assessor erano già state esaminate nella controversia sulla relazione di valutazione 2019 e che tale relazione, ormai definitiva, non poteva più essere rimessa in discussione in questa sede. Le nuove accuse di mancanza di imparzialità rivolte ad altri soggetti coinvolti nella promozione sono state dichiarate irricevibili perché formulate tardivamente e non come mera estensione dei motivi originari.
Errore manifesto di valutazione
Il Tribunale esclude anche l’esistenza di errori manifesti. Le osservazioni del ricorrente sul fatto che la Commissione abbia prodotto estratti delle sue valutazioni e di quelle dei promossi, sulla mancata unanimità del parere del comitato e sull’anzianità in grado non sono state considerate sufficienti a rendere implausibile la valutazione della Commissione. Il Tribunale osserva in particolare che l’anzianità in grado rileva solo in via sussidiaria, quando i meriti siano equivalenti, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione applicativa, mentre nel caso di specie la Commissione aveva ritenuto i meriti dei promossi superiori a quelli del ricorrente.
Obbligo di motivazione
Anche il terzo motivo viene respinto. Il Tribunale ricorda che, in materia di promozioni, l’amministrazione non è tenuta a rivelare al funzionario non promosso il confronto dettagliato tra i suoi meriti e quelli dei promossi. È sufficiente che la motivazione, considerata nel contesto e integrata dal rigetto del reclamo, consenta al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e al giudice di esercitare il proprio controllo.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che la decisione di rigetto del reclamo contenga elementi individualizzati relativi alla situazione del ricorrente e una comparazione articolata su tre piani corrispondenti ai criteri dell’articolo 45: efficienza, capacità e condotta nel servizio; uso delle lingue; livello delle responsabilità. Vengono quindi indicate, con riferimenti ai rapporti di valutazione, le ragioni per cui i meriti del ricorrente sono stati giudicati inferiori a quelli dei funzionari promossi. Il Tribunale respinge anche la censura relativa all’asserita contraddizione tra la precedente sentenza e l’ordinanza della Corte di giustizia, ritenendola comunque irrilevante per la motivazione degli atti impugnati, adottati in epoca anteriore.
Domanda di risarcimento
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento, che è stata rigettata nel merito. Inoltre, per la parte di danno che il ricorrente imputava al comportamento dei superiori gerarchici, il Tribunale rileva l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrarne l’illegittimità.
Misure di organizzazione del procedimento e dispositivo
Il ricorrente aveva chiesto anche misure di organizzazione del procedimento per ottenere vari documenti e testimonianze relative alle riunioni del comitato e alla procedura di valutazione. Il Tribunale respinge la richiesta, ritenendo che, sulla base degli atti già acquisiti, non fosse necessario integrare il fascicolo.
In conclusione, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
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