Sentenza del 15/04/2015 n. 7567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un rapporto OLAF che attestava la falsità dei certificati allegati alle dichiarazioni doganali, l'Agenzia delle Dogane aveva rettificato i dazi e contestato alla società le sanzioni previste dall'art. 303 del D.P.R. n. 43/1973. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello, ritenendo scusabile l'errore della società nel non avere rilevato la falsità dei certificati. L'Agenzia delle Dogane ha quindi proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La decisione
Nelle more del giudizio, la Commissione Europea ha parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi e, successivamente, le parti hanno stipulato una transazione dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La transazione ha sostituito la disciplina stabilita dalla sentenza impugnata, che è stata caducata e non ha acquisito efficacia di giudicato. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303
È la disposizione richiamata per la contestazione delle sanzioni relative ai tributi doganali evasi.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Consente la cassazione senza rinvio quando, per il venir meno della controversia, non è più possibile o necessario procedere alla decisione della causa.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una transazione che elimina integralmente l'interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle sentenze precedenti non ancora passate in giudicato e non equivale a una decisione definitiva sul merito della pretesa.
- La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere produce effetti limitati all'accertamento del venir meno dell'interesse a proseguire il processo; il contenuto sostanziale dei rapporti tra le parti è regolato dalla transazione.
- In presenza di un accordo transattivo, le spese processuali possono essere compensate integralmente se ciò è richiesto o concordato dalle parti.
- L'esito processuale non individua necessariamente un vincitore sostanziale: in questo caso la Corte non ha stabilito se fosse corretto applicare la sanzione, perché la controversia è stata definita mediante accordo.
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