Cassazione Penale, Sentenza n. 16482/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Wacias era destinatario di un mandato d'arresto emesso in Pakistan (marzo 2012) per i reati di omicidio e rapina; la Corte di appello di Salerno aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a fini estradizionali ritenendo, tra l'altro, il pericolo di fuga. Il ricorrente ha impugnato sostenendo in primo luogo che si tratta di estradizione 'processuale' (per essere perseguito) e quindi - atteso che il delitto è astrattamente punito con la pena di morte nel diritto pakistano - l'estradizione sarebbe vietata ai sensi dell'art. 698 c.p.p.; in secondo luogo ha censurato la legittimità della convalida dell'arresto, invocando la disciplina degli artt. 705, 714 e 716 c.p.p. e la giurisprudenza della Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha accertato che la richiesta pakistana era compatibile con un procedimento penale (estradizione processuale) e che non risultava una sentenza estera irrevocabile che escludesse l'applicazione della pena di morte nel caso concreto; pertanto, ai sensi dell'art. 698, comma 2, c.p.p., l'estradizione processuale verso lo Stato che prevede la pena capitale non è consentita. Ha inoltre dichiarato illegittimo l'arresto provvisorio perché, dagli atti posti a disposizione della polizia giudiziaria, risultava espressamente che per il reato contestato il codice penale pakistano prevede la pena di morte e/o l'ergastolo, perciò era attuale e inderogabile la causa ostativa all'adozione di misure coercitive. Sulla base di ciò entrambe le ordinanze impugnate sono state annullate senza rinvio e il ricorrente è stato rimesso in libertà, salvo diverso titolo di detenzione.
Norme richiamate
art. 698 cod. proc. pen.
art. 698, comma 2, cod. proc. pen.
L'estradizione processuale verso uno Stato in cui il fatto è punito con la pena di morte è vietata; in assenza di una decisione estera irrevocabile che escluda la pena capitale, l'autorità italiana non ha margine discrezionale e non può accettare rassicurazioni o moratorie come alternativa
art. 705 cod. proc. pen.
art. 705, comma 2, lett. c)
Prevede la pronuncia di sentenza contraria all'estradizione se vi è motivo di ritenere che la persona sarà sottoposta alla pena di morte; conferma il divieto quando sussiste il rischio concreto della pena capitale
art. 714 cod. proc. pen.
Stabilisce che le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; ciò include cause ostative inderogabili come il rischio di pena di morte
art. 715 cod. proc. pen.
Indica le condizioni per l'applicazione provvisoria di misure cautelari personali nell'ambito della procedura estradizionale; tali condizioni vanno coordinate con i divieti generali di estradizione
art. 716 cod. proc. pen.
Consente alla polizia giudiziaria di procedere all'arresto provvisorio a fini estradizionali solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715, comma 2; non autorizza l'arresto quando dagli atti a disposizione risulti un ostacolo inderogabile all'estradizione
Legge 21 luglio 2016, n. 149
Legge 21 luglio 2016, n. 149
Ha modificato la disciplina dell'estradizione eliminando la possibilità di concederla in presenza di rassicurazioni ritenute sufficienti dallo Stato richiedente; rafforza il divieto di estradizione verso Stati che prevedono la pena di morte
Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 1996
Ha dichiarato incostituzionale la precedente previsione che consentiva di basare l'estradizione su assicurazioni sulla non esecuzione della pena di morte, affermando la necessità di una tutela assoluta del bene della vita
Art. 27, quarto comma, Cost.
art. 27, quarto comma, Cost.
Riferimento costituzionale sulla materia penale e sui limiti da esercitare anche nelle procedure di estradizione per la tutela dei diritti fondamentali
Regolamento Interpol
artt. 82-87 (in particolare art. 87, lett. a))
La 'red notice' impone agli Stati di adottare le misure consentite dalle leggi nazionali; non prevale sulle limitazioni previste dall'ordinamento interno volte a proteggere diritti fondamentali, né legittima di per sé arresti contrari a divieti costituzionali o legislativi
Massime di principio
- Se la richiesta di estradizione è 'processuale' (per prosecuzione) e il reato è astrattamente punito con la pena di morte nello Stato richiedente, l'estradizione è vietata salvo che non risulti una decisione estera irrevocabile che escluda la pena capitale nel caso concreto
- Le garanzie o i certificati di moratoria sulla pena capitale (assicurazioni diplomatiche) non sono sufficienti, dopo le modifiche normative e la giurisprudenza costituzionale, a superare il divieto di estradizione quando sussiste rischio di pena di morte
- La polizia giudiziaria non può legittimamente eseguire un arresto provvisorio a fini estradizionali quando dagli atti posti a sua disposizione risulti chiaramente l'esistenza di una causa ostativa inderogabile all'estradizione (es. previsione della pena di morte o ergastolo)
- Una 'red notice' Interpol non annulla le limitazioni previste dall'ordinamento nazionale: lo Stato di localizzazione deve comunque rispettare i divieti costituzionali e statutari interni
- Nella valutazione preventiva per arresto/convalida occorre verificare la natura della richiesta (processuale vs. esecutiva) e l'esistenza di sentenze estere definitive che escludano la pena di morte; in loro assenza prevalgono i divieti all'estradizione
- Quando l'ostacolo all'estradizione è già evidente dagli atti in possesso della polizia, le misure coercitive devono essere evitate e i provvedimenti convalidanti possono essere annullati senza rinvio
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