Sentenza del 02/03/2016 n. 4138 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA relativa all'anno 2002, contestando alla società l'illegittima applicazione del regime del margine previsto dal D.L. n. 41/1995, art. 36, comma 1, convertito dalla L. n. 85/1995. Dopo la soccombenza nei giudizi di primo e secondo grado, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'omessa o apparente motivazione della sentenza della CTR e, nel merito, la violazione delle norme sul regime del margine e dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all'omessa motivazione, perché privo del necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto la censura relativa alla motivazione apparente: la CTR si era limitata a confermare la sentenza di primo grado mediante un generico richiamo a un parere amministrativo e senza esaminare le articolate contestazioni dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, che dovrà riesaminare la controversia e motivare adeguatamente anche sulle questioni relative alla legittimità del regime del margine e all'onere della prova. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1, convertito dalla L. n. 85 del 1995
Disciplina il regime IVA del margine, la cui applicabilità deve essere verificata sulla base degli elementi concreti della singola operazione e dei relativi presupposti.
Art. 366-bis c.p.c., comma 2
"La formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi"
Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura relativa all'omessa o insufficiente motivazione deve indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e decisivo sul quale la motivazione sarebbe carente.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza, compreso il difetto assoluto o l'apparenza della motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Impongono alla sentenza tributaria di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione e si applicano anche al giudizio di appello.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede che la motivazione della sentenza esponga concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Art. 111 Cost.
Richiede che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato; una motivazione meramente apparente o una adesione acritica alla decisione impugnata non soddisfa tale requisito.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; nel caso concreto, la sua corretta applicazione dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio in relazione ai presupposti del regime del margine.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a richiamare o condividere la decisione di primo grado senza confrontarsi concretamente con i motivi di appello e senza spiegare l'iter logico-giuridico seguito.
- Il giudice tributario deve esaminare le contestazioni specificamente formulate dalle parti; non è sufficiente fondare la decisione su un parere amministrativo reso in un diverso caso, soprattutto se non viene illustrato il suo contenuto né verificata la sua pertinenza ai fatti della controversia.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non decide necessariamente chi abbia ragione nel merito: riapre l'esame davanti al giudice competente, che dovrà valutare nuovamente i presupposti sostanziali e l'onere della prova.
- In materia di regime IVA del margine, l'applicabilità del regime deve essere dimostrata con riferimento alle concrete operazioni e ai requisiti previsti dalla legge; non può essere presunta sulla base di prassi o pareri riferiti ad altri contribuenti.
- Quando una censura in cassazione riguarda la motivazione, occorre rispettare gli eventuali requisiti formali applicabili ratione temporis, indicando con chiarezza il fatto decisivo controverso e il vizio attribuito alla sentenza.
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