Sentenza del 20/02/2018 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Compensazione tributaria - Condizioni - Procedura fallimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione tra il debito tributario del fallito e il credito sorto direttamente in capo alla massa fallimentare è esclusa. Il principio affermato distingue quindi tra rapporti obbligatori riferibili al fallito, per i quali la compensazione può operare, e crediti della massa fallimentare, che restano separati e non compensabili con debiti personali del fallito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda i limiti della compensazione tributaria nell'ambito di una procedura fallimentare. La compensazione è ammessa esclusivamente quando il debito tributario è imputabile al fallito e il credito è anch'esso vantato dal fallito. Non è invece consentita quando il credito è sorto direttamente in capo alla massa fallimentare durante lo svolgimento della procedura, poiché tale credito non appartiene al fallito e non può essere utilizzato per estinguere un debito tributario personale di quest'ultimo.
Massime di principio
- In una procedura fallimentare, la compensazione tributaria richiede la reciproca riferibilità del credito e del debito allo stesso soggetto: entrambi devono fare capo al fallito.
- I crediti sorti direttamente durante la procedura e attribuiti alla massa fallimentare non possono essere compensati con debiti tributari personali del fallito.
- Per valutare la compensazione occorre individuare l'origine del credito, il soggetto cui è giuridicamente imputabile e il momento in cui è sorto.
- La separazione tra patrimonio del fallito e massa fallimentare impedisce di utilizzare crediti della procedura per estinguere obbligazioni personali anteriori o comunque imputabili al fallito.
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