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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39309/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già condannati in primo grado e poi in appello, avevano definito il secondo grado mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di impugnazione. La Corte di appello di Catania ha accolto il concordato, confermando la condanna e rideterminando la pena nella misura concordata. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un errore nella valutazione dell’oggetto del concordato, sostenendo in sostanza che la sentenza non avrebbe recepito correttamente l’accordo, in particolare per quanto concerneva la possibilità di applicare una pena sostitutiva. La Suprema Corte rileva però che il consenso del pubblico ministero era riferito solo alla pena proposta (anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 17.600 di multa) e che il richiamo alla sostituibilità della pena era una mera sollecitazione difensiva, priva di vincolatività; pertanto il ricorso mira a rimettere in discussione profili già devoluti e poi rinunciati in funzione dell’accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, una volta perfezionato il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinunciati gli altri motivi, la parte non possa poi riproporre in sede di legittimità censure volte a contestare l’oggetto dell’accordo o la sua applicazione, perché il potere dispositivo esercitato incide sull’intero svolgimento processuale e preclude la successiva impugnazione sui punti oggetto di rinuncia. Ha inoltre affermato che il giudice di appello non è vincolato a disporre la conversione in pena sostitutiva se tale applicazione non è stata concordata in termini esatti tra le parti, e non può procedere a una modifica unilaterale della pena pattuita. Conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di appello e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione; la proposta vincola solo nei termini espressamente accettati dalle parti.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    ordinanza ex art. 610, comma 5-bis

    l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni coperte da concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e da rinuncia agli altri motivi di appello, poiché la scelta negoziale della parte preclude la successiva contestazione dei punti oggetto dell’accordo.
  • Nel concordato sulla pena, il consenso del pubblico ministero e l’adesione della difesa delimitano rigidamente l’oggetto dell’accordo: il giudice di appello non può introdurre d’ufficio elementi non pattuiti, come una pena sostitutiva non concordata nei suoi esatti termini.
  • Il riferimento difensivo alla possibilità di una pena sostitutiva, se non recepito come parte dell’accordo dalle parti, ha valore di mera sollecitazione e non vincola il giudice; una modifica unilaterale della pena concordata è non consentita.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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