Circolare numero 91 del 31-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare coordina e chiarisce la disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, aggiornando le istruzioni INPS alla normativa vigente dal 1° gennaio 1994. Vengono distinti i regimi applicabili alle pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, ai superstiti e ai trattamenti anticipati di vecchiaia, con indicazione delle esclusioni, delle soglie reddituali, delle modalità di trattenuta e delle regole transitorie per i soggetti con decorrenza anteriore al 1995 o con requisiti maturati entro il 1994. La circolare disciplina inoltre i casi particolari di lavoro all’estero, integrazione salariale, sospensione della pensione di invalidità, revisione dell’assegno di invalidità, incompatibilità della pensione di inabilità e incompatibilità con trattamenti di disoccupazione e mobilità.
Cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, dipendente e autonomo
Cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro
La circolare coordina e integra le istruzioni INPS sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, dipendente e autonomo, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto n. 503 e delle successive disposizioni richiamate. Il documento distingue i regimi applicabili alle pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, ai superstiti e ai trattamenti anticipati, individuando le quote non cumulabili, le esclusioni, le modalità operative di trattenuta e il regime transitorio per le posizioni anteriori al 1995 o con requisiti maturati entro il 1994.
Ambito di applicazione del reddito da lavoro autonomo
Un profilo qualificato come innovativo dalla circolare è l’estensione della rilevanza del lavoro autonomo ai fini del cumulo. Viene precisato che devono essere considerati tutti i redditi ricollegabili ad attività svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione fiscale. Rientrano quindi non solo i redditi di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo.
Pensioni di vecchiaia e pensioni o assegni di invalidità
Dal 1° gennaio 1994, le quote di pensione di vecchiaia e di pensione o assegno di invalidità eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza del reddito percepito. In pratica, la metà della quota pensionistica eccedente il minimo è soggetta a incumulabilità. La disciplina si applica nel rispetto dell’articolo 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come successivamente modificato.
Ai fini del calcolo:
- pensioni e retribuzioni si intendono al netto dei trattamenti di famiglia;
- dalle retribuzioni vanno sottratti anche i contributi previdenziali e assistenziali;
- per i lavoratori assicurati sulla base di salari medi convenzionali, rileva la retribuzione effettivamente percepita dal pensionato, al netto dei contributi calcolati sulla retribuzione convenzionale;
- per il numero di giornate da assoggettare a trattenuta occorre fare riferimento alle giornate comunque retribuite nel mese, non al periodo convenzionale di occupazione.
La tredicesima mensilità di pensione, in linea generale, non è soggetta al divieto di cumulo, salvo gli aumenti di perequazione in cifra fissa, restando comunque salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.
Esclusioni dal divieto di cumulo per vecchiaia e invalidità
La circolare elenca le principali ipotesi di esclusione dal divieto di cumulo, tra cui:
- pensionati assunti con contratti a termine di durata complessiva non superiore a 50 giornate nell’anno solare; se il limite è superato, l’incumulabilità opera per tutte le giornate lavorate nell’anno;
- pensionati il cui reddito complessivo annuo da lavoro dipendente o autonomo, al netto di trattamenti di famiglia e contributi, non superi l’importo annuo del trattamento minimo;
- attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o istituzioni pubbliche e private;
- attività di operai agricoli;
- attività di addetti ai servizi domestici e familiari;
- attività di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, secondo la disciplina richiamata;
- esercizio della funzione di giudice di pace, limitatamente alle indennità percepite per tale funzione;
- pensionati sospesi dal servizio che percepiscono assegni alimentari, con applicazione del divieto sulle eventuali mensilità arretrate qualora vi sia successiva riassunzione e regolarizzazione retributiva;
- titolari di pensioni a carico di forme esclusive o sostitutive del regime generale i cui importi siano esclusi dalla base imponibile IRPEF, fattispecie indicata come non ricorrente nell’ambito dei trattamenti erogati dall’Istituto.
Pensioni di anzianità
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi e delle forme sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza. Con i redditi da lavoro autonomo, invece, il divieto opera limitatamente al 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo.
L’incumulabilità opera comunque fino a concorrenza dell’ammontare della retribuzione o del reddito e si applica anche alla tredicesima mensilità di pensione.
Sono previste esclusioni analoghe a quelle già richiamate per la vecchiaia e l’invalidità, in particolare per:
- attività socialmente utili;
- funzione di giudice di pace;
- pensionati sospesi dal servizio con assegni alimentari.
Equiparazione alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile
Ai fini del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal momento in cui il titolare compie l’età pensionabile. Dal 1° gennaio 1994 il riferimento è ai limiti di età della tabella A allegata al decreto n. 503, come sostituita dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L’equiparazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età pensionabile.
Pensioni ai superstiti
La nuova disciplina non modifica il regime delle pensioni ai superstiti. Tali pensioni sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, qualunque sia la decorrenza e il numero dei beneficiari.
Le pensioni ai superstiti erogate a più titolari sono integralmente cumulabili anche con i redditi da lavoro dipendente. Se invece la pensione è erogata a un unico titolare, il cumulo con il lavoro dipendente è limitato alla quota eventualmente rappresentata da aumenti di perequazione in cifra fissa, restando fermo l’importo corrispondente al trattamento minimo.
L’incumulabilità degli aumenti di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima mensilità, sempre fino a concorrenza della retribuzione.
Trattamenti anticipati di vecchiaia
La circolare disciplina separatamente i trattamenti anticipati di vecchiaia previsti dall’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dall’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Per i trattamenti ex legge n. 863/1984, riconosciuti a lavoratori dipendenti di imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà:
- il trattamento è cumulabile con la retribuzione, per il periodo di anticipazione, entro il limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
- se il trattamento retributivo perso è inferiore al trattamento minimo aumentato della metà della quota eccedente il minimo, si applicano i criteri generali delle pensioni di vecchiaia;
- dal compimento dell’età pensionabile si applica il regime generale previsto per le pensioni di vecchiaia;
- lo stesso regime generale si applica se, nel periodo di anticipazione, il rapporto a tempo pieno viene ripristinato o il lavoratore si occupa presso altro datore di lavoro.
Per i trattamenti ex legge n. 223/1991:
- il trattamento è cumulabile con la retribuzione relativa al part-time per la parte corrispondente alla differenza fra retribuzione piena e retribuzione effettivamente percepita;
- in sostanza, il cumulo opera entro il limite della mancata retribuzione per le ore non lavorate a seguito della trasformazione del rapporto;
- dal compimento dell’età pensionabile si applica il regime generale delle pensioni di vecchiaia;
- in caso di cessazione del rapporto part-time o di ripristino del rapporto a tempo pieno, il trattamento pensionistico è revocato dal mese successivo e l’interessato deve darne immediata comunicazione all’Istituto.
Regime transitorio per decorrenze entro il 1994 e requisiti maturati entro il 1994
Per i soggetti titolari di pensione al 31 dicembre 1994, o che entro tale data abbiano maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità, continua ad applicarsi la disciplina previgente al 1° gennaio 1994 se più favorevole. Se invece la normativa precedente è meno favorevole, dal 1° gennaio 1994 si applica la nuova disciplina.
In questa area transitoria resta comunque fermo il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo.
Disciplina previgente al 1° gennaio 1994
La circolare ricostruisce anche il quadro precedente:
- per vecchiaia e invalidità, il divieto di cumulo con il lavoro dipendente riguardava solo la quota eccedente il trattamento minimo;
- la tredicesima mensilità era cumulabile, con il limite degli aumenti di perequazione in cifra fissa;
- erano previste esclusioni per operai agricoli, addetti ai servizi domestici e familiari, agenti non di ruolo delle Comunità europee e pensionati sospesi dal servizio con assegni alimentari;
- non era prevista l’incumulabilità con il lavoro autonomo.
Per le pensioni di anzianità, prima del 1° gennaio 1994:
- il divieto di cumulo con il lavoro dipendente era integrale, sia in Italia sia all’estero;
- valevano le stesse esclusioni per operai agricoli, addetti ai servizi domestici e familiari, agenti non di ruolo delle Comunità europee e sospesi dal servizio con assegni alimentari;
- non era prevista l’incumulabilità con il lavoro autonomo.
Modalità di effettuazione delle trattenute sul lavoro dipendente
Le quote di pensione non cumulabili con il lavoro dipendente sono trattenute dal datore di lavoro e versate all’Istituto. A tal fine trova applicazione l’articolo 21 del D.P.R. n. 488/1968: il lavoratore deve dichiarare per iscritto la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro deve annotarla sul libro matricola.
Per i rapporti a termine, il lavoratore deve dichiarare anche gli eventuali rapporti a termine già svolti nell’anno solare. La trattenuta si determina detraendo dalla retribuzione netta una somma pari alla quota di pensione non dovuta, fino a concorrenza della retribuzione stessa.
La trattenuta giornaliera va moltiplicata per il numero delle giornate comunque retribuite, con i seguenti massimali per periodo di paga:
- 6 giornate, se la paga è settimanale;
- 12 giornate, se è quattordicinale;
- 13 giornate, se è quindicinale;
- 26 giornate, se è mensile.
Per l’orario settimanale ripartito in meno di 6 giorni, la trattenuta settimanale va comunque calcolata su 6 giornate. Nel part-time orizzontale la trattenuta si ottiene moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6, dividendo per le ore del normale orario settimanale e moltiplicando per le ore effettivamente lavorate.
La quota non cumulabile della tredicesima mensilità va trattenuta sulla tredicesima retribuzione o su equivalenti gratifiche di dicembre; se il rapporto cessa prima di dicembre, non si effettua trattenuta sui ratei di tredicesima liquidati.
Le somme trattenute vanno versate con il Mod. DM 10/1-89; per i datori non tenuti a tale denuncia il versamento avviene con bollettino di conto corrente postale intestato alla sede INPS competente, con causale indicata dalla circolare.
Rapporti a termine e superamento della soglia delle 50 giornate
Per le pensioni di vecchiaia e di invalidità, il divieto di cumulo non opera per contratti a termine complessivamente non superiori a 50 giornate nell’anno solare. Se il limite viene superato, l’incumulabilità si applica a tutte le giornate dell’anno.
Nel caso in cui il pensionato abbia già svolto rapporti a termine inferiori a 50 giornate e ne inizi un altro che determini il superamento del limite, il nuovo datore di lavoro deve operare la trattenuta per l’intero periodo lavorato alle proprie dipendenze. Le trattenute relative ai periodi precedenti non assoggettati devono essere operate dall’Istituto, che riceve copia della dichiarazione del lavoratore contenente l’indicazione dei rapporti già svolti nell’anno.
Per le pensioni di anzianità, invece, la regola dei 50 giorni non esclude il divieto di cumulo nei rapporti a termine fino al compimento dell’età pensionabile; dopo tale momento si applicano le regole delle pensioni di vecchiaia.
Cumulo con redditi da lavoro autonomo e adempimenti verso l’Istituto
La trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con redditi da lavoro autonomo è effettuata direttamente dall’Istituto. I pensionati che svolgono attività autonoma devono presentare la dichiarazione dei redditi derivanti da tale attività entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF dell’anno di produzione del reddito.
Per la prima applicazione, la circolare indica il termine del 30 giugno 1996 per i redditi autonomi del 1995 di specifiche categorie di pensionati con decorrenza successiva al 1994 e requisiti non maturati entro il 1994, nonché per assegni di invalidità e trattamenti di prepensionamento con decorrenza successiva al 1994.
L’importo da trattenere per l’anno si determina moltiplicando la trattenuta mensile per 12, o per il minor numero di mesi di spettanza della pensione. Se l’attività autonoma è stata svolta solo per parte dell’anno, la trattenuta si applica ai soli mesi di produzione del reddito, purché ciò risulti da idonea documentazione. L’importo non cumulabile viene comunicato al pensionato con invito al pagamento; su richiesta può essere recuperato direttamente sulla pensione.
Non opera comunque il divieto di cumulo quando, per titolari di pensione di vecchiaia o invalidità e per i titolari di pensione di anzianità che abbiano raggiunto l’età pensionabile, il reddito annuo da lavoro autonomo non supera il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno di riferimento.
Lavoro dipendente o autonomo all’estero
Per il pensionato che svolge lavoro dipendente all’estero, la circolare prevede l’obbligo di comunicare all’Istituto la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate lavorate e l’importo mensile della retribuzione; le trattenute sono effettuate direttamente sulla pensione dall’Istituto.
Per il lavoro autonomo all’estero, il pensionato deve comunicare entro giugno i redditi percepiti nell’anno precedente. Anche in tal caso si applicano le regole di determinazione della trattenuta annua e di recupero diretto sulla pensione.
Trattamenti di integrazione salariale
Ai fini del divieto di cumulo con la pensione, il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione. Per gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, i trattamenti di integrazione salariale agricola seguono la stessa disciplina prevista per le retribuzioni da lavoro agricolo.
Essi sono quindi integralmente cumulabili con:
- pensioni di vecchiaia, qualunque sia la decorrenza;
- trattamenti di invalidità, qualunque sia la decorrenza;
- pensioni di anzianità con decorrenza entro il 1994;
- pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 1994, se i requisiti contributivi e assicurativi sono stati maturati entro il 1994.
Non sono invece cumulabili con le pensioni di anzianità aventi decorrenza successiva al 1994 quando i requisiti siano stati maturati dopo il 1994. Dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, tali trattamenti diventano integralmente cumulabili con la pensione.
Sospensione della pensione di invalidità e revisione dell’assegno di invalidità
Per le pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, la corresponsione è sospesa se il pensionato, di età inferiore a quella pensionabile, percepisce redditi da lavoro dipendente o autonomo, professionale o d’impresa superiori a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato su tredici mensilità. La pensione è ripristinata negli anni in cui tali condizioni non si verificano e comunque dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
La medesima sospensione si applica, dal 1° febbraio 1991, anche ai pensionati di invalidità residenti all’estero, con la specifica esclusione richiamata per gli agenti non di ruolo delle Comunità europee in servizio da data anteriore al 1° febbraio 1991.
Per i titolari di assegno di invalidità, il superamento della stessa soglia reddituale nell’anno precedente impone l’accertamento sanitario di revisione.
Incompatibilità della pensione di inabilità e dei trattamenti di disoccupazione e mobilità
La pensione di inabilità è incompatibile con compensi per attività di lavoro dipendente o autonomo, svolte in Italia o all’estero. È inoltre incompatibile con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi o negli albi professionali, con i trattamenti di disoccupazione e con ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. In presenza di una causa di incompatibilità, il pensionato deve darne immediata comunicazione all’Istituto, che revoca la pensione di inabilità e, se ne ricorrono i presupposti, la sostituisce con l’assegno di invalidità dal primo giorno del mese successivo.
Infine, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità sono incompatibili, con effetti differenziati a seconda dei casi, con i trattamenti pensionistici diretti. Per i trattamenti pensionistici anticipati l’incompatibilità decorre dall’11 agosto 1991; per gli altri trattamenti di disoccupazione e mobilità, dal 15 dicembre 1992. I lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, devono optare tra il trattamento pensionistico e quello di mobilità; in caso di opzione per la mobilità, l’erogazione della pensione resta sospesa per il periodo corrispondente.
Punti principali
Cumulo pensioni di vecchiaia e invalidità con redditi da lavoro
Dal 1° gennaio 1994 le quote di pensione di vecchiaia e di pensione o assegno di invalidità eccedenti il trattamento minimo non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza del reddito stesso. Restano applicabili le disposizioni dell’articolo 20 del D.P.R. n. 488/1968, come modificate nel tempo, con esclusione di tredicesima mensilità, trattamenti di famiglia e contributi previdenziali e assistenziali dal calcolo.
Esclusioni dal divieto di cumulo
La circolare elenca i casi di esclusione dal divieto di cumulo, tra cui: contratti a termine entro 50 giornate annue complessive per pensionati di vecchiaia e invalidità; reddito annuo complessivo non superiore al trattamento minimo; attività in programmi di reinserimento sociale; lavoro come operai agricoli o addetti ai servizi domestici e familiari; agenti non di ruolo delle Comunità europee in determinate condizioni; funzione di giudice di pace per le relative indennità; assegni alimentari ai sospesi dal servizio; alcune pensioni di forme esclusive o sostitutive escluse dalla base imponibile IRPEF.
Cumulo delle pensioni di anzianità
Le pensioni di anzianità e i trattamenti anticipati di anzianità sono incumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro autonomo limitatamente al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Anche queste pensioni sono soggette a specifiche esclusioni, ma il regime si trasforma in quello delle pensioni di vecchiaia dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
Pensioni ai superstiti e trattamenti anticipati di vecchiaia
Le pensioni ai superstiti restano integralmente cumulabili con il lavoro autonomo; quelle con unico titolare hanno limiti solo per gli aumenti di perequazione in cifra fissa rispetto al lavoro dipendente. Per i trattamenti anticipati di vecchiaia ex legge n. 863/1984 e n. 223/1991 valgono regole specifiche di cumulo con la retribuzione nei limiti della perdita salariale o della differenza tra retribuzione piena e part-time, con revoca del trattamento al ripristino del full-time o alla cessazione del part-time.
Regime transitorio e disciplina previgente
Per i titolari di pensione con decorrenza entro il 1994, o per chi ha maturato entro il 1994 i requisiti contributivi e assicurativi, continua ad applicarsi la disciplina più favorevole vigente prima del 1° gennaio 1994. Prima di tale data, le pensioni di vecchiaia e invalidità erano incumulabili con la sola quota eccedente il minimo, mentre le pensioni di anzianità erano incumulabili integralmente con i redditi da lavoro dipendente, senza incumulabilità con il lavoro autonomo.
Modalità di trattenuta e adempimenti
Per il lavoro dipendente le trattenute sono effettuate dal datore di lavoro e versate all’Istituto; il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato e, nei rapporti a termine, i precedenti rapporti già svolti nell’anno. Per il lavoro autonomo la trattenuta è effettuata direttamente dall’INPS sulla base della dichiarazione dei redditi, da presentare entro il termine della dichiarazione IRPEF. Sono disciplinati anche i casi di lavoro dipendente o autonomo all’estero.
Altre incompatibilità e sospensioni
La circolare chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione ai fini del cumulo. Regola inoltre la sospensione della pensione di invalidità in presenza di redditi superiori alla soglia prevista, la revisione dell’assegno di invalidità al superamento della medesima soglia, l’incompatibilità della pensione di inabilità con ogni attività lavorativa e con iscrizioni professionali rilevanti, e l’incompatibilità di disoccupazione e mobilità con trattamenti pensionistici diretti.
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