Cassazione Penale, Ordinanza n. 28025/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo attinente al giudizio di responsabilità e alla sussistenza del dolo. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito, finalizzato in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e del successivo ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di adozione di una diversa ricostruzione dei fatti, se il vizio dedotto non individua un effettivo errore di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e critico rispetto alla decisione impugnata: la genericità e la mancata confutazione della ratio decidendi comportano l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove applicabile, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28013/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →