Cassazione Penale, Ordinanza n. 23993/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello, emessa quale giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate dalla stessa Corte in date diverse e definitive in momenti successivi, con conseguente ricalcolo della pena. Deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo in termini generici che il nuovo computo della pena sarebbe illegittimo. La censura non indica però quale specifico criterio di calcolo o quale passaggio motivazionale del provvedimento esecutivo sarebbe errato, limitandosi a denunciare apoditticamente l'illegittimità dell'operato del giudice.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per estrema genericità del motivo: la doglianza si riduce alla mera evocazione delle norme asseritamente violate, senza specificazione del profilo decisivo della decisione censurato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma evocata dal ricorrente come parametro per contestare il riconoscimento della continuazione e il ricalcolo della pena.
art. 671 c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente quale base del provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di applicazione della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità non dovuta a causa non colpevole, è disposto il versamento della somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione è necessario indicare in modo specifico il punto della decisione censurato e il preciso errore di diritto o di calcolo denunciato; la mera allegazione dell'"illegittimità" del provvedimento non è sufficiente.
- La deduzione della violazione di norme sulla continuazione e sul ricalcolo della pena deve essere accompagnata dall'indicazione puntuale dei criteri ritenuti erroneamente applicati o omessi, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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