Cassazione Civile, Sentenza n. 20233/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava le sentenze della CTR Campania (nn. 9046/2017 e 9045/2017) che avevano annullato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2006: per la società, un avviso di accertamento IRES/IRAP/IVA basato su un Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza che denunciava una frode "carosello" con operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; per il socio, l'accertamento relativo alla distribuzione di utili derivanti dalla società a ristretta base sociale. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, motivazione apparente/insufficiente della CTR (art. 360 c.p.c.), vizio di valutazione sulla prova della consapevolezza della frode e errori sull'annullamento delle variazioni per rimanenze iniziali; inoltre denunciava la mancata sospensione del giudizio nei confronti del socio in presenza di procedimento pendente sulla società (art. 295 c.p.c. e richiamo al d.lgs. n. 546/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto il ricorso dell'Agenzia relativo alla società (n. 12659/2018), ritenendo fondato il motivo per motivazione apparente della sentenza della CTR (n. 9046/2017). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo e motivato esame; in conseguenza della riunione dei ricorsi, il ricorso relativo al socio (n. 12663/2018) è stato assorbito. La Cassazione ha disposto il regolamento delle spese di legittimità a carico dell'intimata secondo quanto indicato in motivazione. Non è stata decisa nel merito la fondatezza dell'accertamento fiscale originario, ma è stato ordinato un nuovo esame motivato da parte della CTR regionale.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. civ.
Norma richiamata per giustificare la riunione di procedimenti connessi; la Corte afferma che l'istituto della riunione è applicabile anche in sede di legittimità per garantire economia processuale e unità del diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Fondamento della doglianza per motivazione apparente: consente la cassazione quando la sentenza di merito è affetta da nullità per grave vizio di motivazione, ossia quando la motivazione non rende percepibili le ragioni della decisione.
art. 36, secondo comma, n. 4 D.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dall'Agenzia nella censura sulla motivazione; nel contesto la Corte considera le garanzie procedurali e di motivazione previste nel processo tributario.
artt. 19 e 21 DPR n. 633/1972
Norme del DPR IVA citate dall'Amministrazione: l'Agenzia sosteneva che la prova della consapevolezza della frode incide sull'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (artt. 19 e 21 come riferimenti normativi in materia di detrazione/indetraibilità IVA).
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nella doglianza sull'annullamento di atti tributari: norma processuale tributaria citata rispetto ai criteri di decisione e motivazione.
art. 92, 1° comma TUIR
Richiamato nel terzo motivo relativo alle rimanenze iniziali; norma del TUIR riguardante la determinazione del reddito d'impresa e le valutazioni delle rimanenze.
art. 570, 1° c. lett. d) D.P.R. n. 570/1996
Norma del D.P.R. sulle sanzioni/accertamenti tributari citata nel contesto della censura sull'annullamento delle rettifiche relative alle rimanenze iniziali.
art. 295 cod. proc. civ.
Richiamato nel ricorso avverso l'accertamento fatto al socio: norma che disciplina la sospensione dei processi per presenza di giudizi pendenti; l'Agenzia lamentava che il procedimento a carico del socio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa del definitivo sulla società.
art. 1 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato insieme ad art. 295 c.p.c. per sostenere la necessità di sospensione del giudizio del socio in presenza del procedimento principale sulla società; la Corte, però, ha ritenuto il motivo assorbito dalla cassazione della sentenza principale e dalla riunione dei ricorsi.
Massime di principio
- Una sentenza di merito che presenti una 'motivazione apparente' o materialmente insufficiente può essere cassata per violazione dell'art. 360 c.p.c.: il giudice d'appello deve esporre chiaramente l'iter logico che lo ha portato alle conclusioni, non limitandosi a affermazioni tautologiche.
- Nei casi di frodi 'carosello' IVA il giudice deve esaminare e motivare specificamente il valore probatorio del Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza e spiegare perché gli elementi in esso contenuti siano o non siano idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva o la consapevolezza della frode.
- Occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti: per le seconde rileva la prova della 'consapevolezza della frode' da parte del cessionario/acquirente; per le prime la realtà dell'operazione è assente e non può essere superata da mere considerazioni sulla formale presenza di strutture o pagamenti.
- La mera apparenza di struttura formale (iscrizione CCIAA, utenze, conti correnti, sito web) non esclude in automatico la partecipazione alla frode: il giudice deve valutare complessivamente gli elementi ed esplicitare le ragioni per cui tali elementi escludono la frode.
- Quando vi sono procedimenti correlati (es. accertamento societario e relativo accertamento al socio), il giudice di legittimità può riunire i ricorsi per ragioni di economia e unità del diritto; la questione della sospensione del giudizio del socio deve comunque essere valutata alla luce delle norme processuali e delle circostanze concrete.
- Se la Cassazione annulla e rinvia, il giudice di merito chiamato a nuovo esame deve decidere in diversa composizione e motivare punto per punto le scelte probatorie e le valutazioni critiche del PVC per evitare un nuovo vizio di motivazione.
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