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Ordinanza

Ordinanza n. 2906/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego dell’istanza di assegnazione avanzata dal Vice Commissario Aldovino, datato 5.03.2026 (prot. m_dg GDAP 05/03/2026 0008404.ID), notificato all’interessato in data 6.03.2025; - del provvedimento di missione del 2.04.2026 (prot. m_dg.GDAP 02/04/2026 0156484.U), notificato il 2.4.2026; - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente;

Giustizia amministrativa202604598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione e successivo provvedimento di missione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la sua istanza di assegnazione, nonché il successivo provvedimento di missione e gli atti presupposti, consequenziali e successivi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze del ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. In luogo di una specifica misura sospensiva, il Collegio ha fissato l'udienza pubblica del 18 novembre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare di accogliere la domanda cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate attraverso la rapida definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari della parte ricorrente risultano favorevolmente apprezzabili e possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando rapidamente l'udienza pubblica, senza disporre necessariamente la sospensione dell'atto impugnato.
  • L'accoglimento cautelare fondato sull'art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nella fissazione ravvicinata dell'udienza di merito quale misura idonea a tutelare provvisoriamente la posizione dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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