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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31128/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo per vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione riguardo alla responsabilità penale per il reato ascritto al capo a). Il ricorrente contestava l'identificazione della banconota falsa attribuita a lui, sostenendo l'imprecisione e la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste Mascellino rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagini (S.I.T.), e deduceva che il teste avrebbe collegato la banconota al ricorrente soltanto dopo l'arresto di questi per un fatto analogo; inoltre il difensore ha eccepito la intervenuta prescrizione per l'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla presunta contraddittorietà e imprecisione delle dichiarazioni del teste Mascellino, rilevando che la Corte d'appello ha valutato complessivamente e logicamente le dichiarazioni dei tre esercenti (Cefalù, Di Bella e Mascellino) e gli altri elementi indiziari (tra cui il riconoscimento fotografico e le precedenti movimentazioni della banconota) per ricostruire la catena di circolazione della banconota falsa e attribuirla con certezza al Gatto. La Corte ha spiegato che eventuali imprecisioni del ricordo del teste, a causa del lungo tempo intercorso, non costituiscono contraddizione tale da inficiare la valutazione globale, e ha escluso la necessità di trasmettere gli atti alla Procura per la deposizione del Mascellino (doglianza dichiarata inammissibile come censura in fatto). È stato inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" (coincidenza di risultato in primo e secondo grado), che legittima la motivazione per relationem. In conclusione il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p. in relazione all'art. 453 c.p.

    non indicata testualmente nella sentenza estratta

    Norme relative alla spendita di banconote contraffatte; la corte ha confermato che gli elementi di prova e gli indizi raccolti satisfanno i requisiti per attribuire la responsabilità per la spendita di banconote false, applicando l'articolazione del reato prevista da tali articoli.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la doglianza circa la mancata trasmissione degli atti alla Procura per la deposizione del testimone costituisce contestazione di fatto (inammissibile in cassazione) e non un vizio di legittimità riconducibile alla fattispecie prevista da questa norma.

  • Principio giurisprudenziale della "doppia conforme"

    più sentenze di richiamo (Sez. U. n. 22242/2011; Sez. 2 n. 18404/2024; Sez. 2 n. 37295/2019, ecc.)

    La Corte richiama il consolidato orientamento che, quando primo e secondo grado concordano su una valutazione probatoria basata sulle stesse emergenze istruttorie, la sentenza di appello può essere motivata per relationem e la cassazione non può riesaminare i fatti se non in presenza di vizi di diritto o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: in sede di legittimità è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura fattuale che risulti solo maggiormente favorevole alla difesa.
  • Contraddizioni o imprecisioni marginali nelle dichiarazioni dei testi, specie quando il ricordo è distante nel tempo, non invalidano automaticamente l'attendibilità se la valutazione complessiva delle prove (altri testi, riconoscimenti fotografici, movimentazioni dell'oggetto) è coerente e ricostruisce la dinamica in modo credibile.
  • Il riconoscimento immediato (es. identificazione fotografica contestuale al fatto) e la catena di movimentazione di un bene costituiscono elementi forti nella prova di spendita di banconote false; singole esitazioni successive dei testimoni vanno valutate nel contesto e non isolatamente.
  • La doglianza riguardante l'omessa segnalazione alla Procura di una presunta confessione del testimone è, se basata su valutazioni di fatto, inammissibile in Cassazione; ove si ritenga che sussista un obbligo di segnalazione per reato, occorre che ciò sia dedotto con specificità e che emergano profili giuridici rilevanti.
  • La prescrizione o l'intervenuta estinzione di circostanze aggravanti (es. recidiva) devono essere prospettate con chiarezza e provate nei gradi di merito; in Cassazione tali questioni sono valutabili solo se connesse a profili di diritto o errori di applicazione normativa.
  • Per impugnazioni basate su contraddittorietà della motivazione è necessario indicare punti precisi e motivati di incoerenza tali da rendere le conclusioni non logicamente conseguenti alle premesse; mere contestazioni sul merito valutativo non sono sufficienti.
  • Quando vi sono due decisioni conformi di primo e secondo grado, la Corte tende a considerare integrato il quadro probatorio e legittimata la motivazione per relationem, rendendo più difficile il successo di un ricorso per vizio di motivazione.

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