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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14931/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocò la sospensione condizionale della pena concessa a Marco Di Gennaro con sentenza del 30 maggio 2024 (irrevocabile 31/10/2024), ritenendo che il condannato avesse già usufruito dello stesso beneficio con sentenza del 6 febbraio 2020 (irrevocabile 22/02/2020) e che la pena complessiva superasse il limite biennale previsto dall'art. 163 c.p. La revoca fu motivata richiamando gli artt. 168 e 164 c.p. e la giurisprudenza (Sez. U. Longo). Di Gennaro impugnò sostenendo violazione degli artt. 666 e 674 c.p.p., 163 e 164 c.p. e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe effettuato una valutazione errata della conoscenza, da parte del giudice di merito, della causa ostativa, senza aver acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione, come invece richiedono le Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Sez. U. n. 37345/2015 e successive) secondo cui il giudice dell'esecuzione, chiamato a valutare la revoca della sospensione condizionale per presenza di cause ostative, deve verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione. Per svolgere tale verifica è necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito (anche esercitando i poteri istruttori ex art. 666 c.p.p.). Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione si era limitato a richiamare un certificato del casellario privo di iscrizioni, senza documentare l'acquisizione del fascicolo o spiegare come avesse accertato la conoscenza concreta del giudice di merito: la motivazione è apparsa logicamente insufficiente e pertanto la revoca è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina il limite biennale per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena; nel caso la pena complessiva superava tale limite, configurando una causa ostativa alla concessione del beneficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; il quarto comma è richiamato in relazione alla revoca quando tale beneficio era stato già fruito in precedenza.

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca dei benefici penitenziari; è stato richiamato come base per la revoca della sospensione condizionale dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (comma 5) e l'onere di acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Procedura sulla revoca della sospensione condizionale e sul ruolo del pubblico ministero nel chiedere la revoca; richiamato nel contesto dell'azione revocatoria esercitata in esecuzione.

  • Cass. Sez. U. n. 37345 del 23/4/2015 (Longo)

    Principio di diritto consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per accertare la conoscenza concreta, documentalmente provata, di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio; tale acquisizione è condizione preliminare alla legittima revoca.

  • Cass. Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020 (Bordonaro) e Cass. Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018 (Signoretto)

    Giurisprudenza di supporto che conferma l'obbligo del giudice dell'esecuzione di verificare documentalmente la conoscenza delle cause ostative da parte del giudice di cognizione acquisendo il relativo fascicolo.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero chiede la revoca della sospensione condizionale per cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; questa verifica richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione.
  • La mera consultazione o richiamo a un certificato del casellario privo di iscrizioni non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza o meno, da parte del giudice di merito, di precedenti rilevanti: il giudice dell'esecuzione deve esplicitare la fonte documentale su cui si basa la sua valutazione.
  • La valutazione della conoscibilità astratta della causa ostativa non è sufficiente: rileva la conoscenza concreta, documentalmente risultante dagli atti al momento della concessione del beneficio.
  • Se il giudice dell'esecuzione non dimostra di aver esercitato i poteri istruttori necessari (es. acquisizione del fascicolo), la motivazione della revoca può essere ritenuta insufficiente e la pronuncia annullata con rinvio.
  • In presenza di pregressa concessione dello stesso beneficio e superamento del limite previsto dall'art. 163 c.p., la revoca è giustificata salvo che risulti documentalmente che il giudice di merito conoscesse la circostanza al momento della precedente concessione.

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