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Ordinanza

Ordinanza n. 866/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4524/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7430/2022 del Tribunale di Palermo.

Giustizia amministrativa202501806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4524/2024 del Tribunale di Palermo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4524/2024, emessa nel giudizio civile R.G. n. 7430/2022 del Tribunale di Palermo, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso poiché alcuni documenti digitali non risultano consultabili nel sistema documentale, in particolare la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, la documentazione relativa al suo passaggio in giudicato e il documento attestante la notificazione della sentenza all'amministrazione. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto alle parti tale unica questione, assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza. Rilevata d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente ostativa all'ammissibilità del ricorso, ha assegnato a entrambe le parti 15 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie e documenti sulla disponibilità e verificabilità della sentenza da eseguire, del relativo passaggio in giudicato e della notificazione all'amministrazione. Il giudizio resta quindi interlocutorio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non esaminata nel contraddittorio, deve sottoporla alle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per consentire il contraddittorio sui dubbi di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, se dopo il passaggio della causa in decisione il collegio rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare un termine per memorie, assicurando il contraddittorio prima della definizione della controversia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'ammissibilità richiede che siano documentalmente consultabili e verificabili almeno il provvedimento giudiziale del quale si chiede l'esecuzione, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all'amministrazione, quando tali elementi risultino necessari alla domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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