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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15229/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio) per aver detenuto una bustina contenente 20 involucri di cocaina per un peso lordo di 11 grammi, con recidiva specifica infraquinquennale. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo l'esiguità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., chiedendo la riforma della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità, dal momento che non si confrontavano adeguatamente con la motivazione dei giudici di merito che avevano valutato la personalità del ricorrente, i precedenti specifici, la non occasionalità del comportamento, le modalità concrete della condotta (detenzione di 42 dosi, occultamento in giardino pubblico noto come piazza di spaccio, cessione a due acquirenti) e dunque avevano escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva dei giudici di merito fosse ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non censurabile in sede di legittimità; ha richiamato il principio dell'integrazione tra le decisioni di primo e secondo grado. In conseguenza della inammissibilità e ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina la fattispecie di detenzione ai fini di spaccio e la possibile configurazione della lieve entità; la Corte distingue la valutazione della lieve entità ai fini di tale norma dalla valutazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.

  • Codice penale art. 131-bis

    Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama che per il riconoscimento è necessaria una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta, e che tale valutazione è distinta rispetto a quella della lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990.

  • Codice penale art. 133

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità, pericolosità, modalità); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente applicato tali parametri nel fissare una pena vicina al minimo edittale e nell'attribuire attenuanti e riduzioni.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, rilevando l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e autonoma rispetto alla lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: vanno valutate modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e carattere non abituale dell'azione.
  • La mera esiguità della quantità non comporta automaticamente il riconoscimento della non punibilità: elementi quali suddivisione in dosi, occultamento, destinazione allo spaccio e cessioni a terzi orientano per la esclusione della causa di tenuità.
  • In sede di legittimità è difficile ottenere una riforma basata su valutazioni puramente critiche della motivazione dei giudici di merito: i motivi devono confrontarsi direttamente e in modo specifico con la logica e la congruità della motivazione di merito, non limitandosi a censure generiche.
  • Quanto alla determinazione della pena, la Corte di Cassazione non sindaca il merito della valutazione quando dalla motivazione complessiva emerge l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è quindi essenziale che il ricorso in cassazione indichi profili di violazione di legge o vizio di motivazione rilevabili in diritto.
  • Le sentenze di primo e secondo grado vanno considerate congiuntamente (cd. doppia conforme): per valutare la congruità della motivazione in Cassazione si tiene conto dell'insieme delle motivazioni rese nei due gradi.
  • Per massimizzare le chance in Cassazione, la difesa deve articolare censure di diritto precise che mettano in luce l'irragionevolezza o la contraddittorietà della motivazione di merito, e non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti.

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